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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1991
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le  societa'
a  resonsabilita'  limitata,  le  societa'  cooperative,  le  aziende
municipalizzate,le societa' di mutua  assicurazione,  che  hanno  nel
territorio dello Stato la sede legale o  amministrativa  o  l'oggetto
principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o  privati,  che
hanno per oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede  legale  o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono,  anche
in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre  norme  di
legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri  1)  e  3)  del
primo comma del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e  le  quote
di  societa'  controllate  e   di   societa'   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti  fino  alla  data  di
chiusura  dell'esercizio  chiuso  nell'anno  1989  e  risultanti  nel
bilancio relativo a tale esercizio. 
  2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa'
o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni
edilizie e che sono stati realizzati o acquistati  dalla  societa'  o
dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla  data  del
31  dicembre  1989  e  fino  alla  data  in  cui  viene  eseguita  la
rivalutazione  si  considerano  beni  strumentali   per   l'esercizio
dell'impresa  e  di  quelli  che  non  costituiscono  beni  alla  cui
produzione o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa
stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni  e  le  quote
ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti  effettuati
ai sensi dell'articolo 34  della  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,
prorogato dall'articolo 10 della legge  16  dicembre  1977,  n.  904,
salvo  che  non  si  provveda  ad  affrancare  le  relative  riserve,
eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con
le modalita' previste nell'articolo 8. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2425  del codice
          civile:
             "Art. 2425 (Criteri di valutazione). - Nella valutazione
          degli  elementi  dell'attivo  devono  essere  osservati   i
          seguenti criteri:
              1)  gli  immobili,  gli  impianti,  il  macchinario e i
          mobili non possono essere iscritti per un valore  superiore
          al  prezzo  di  costo, e la valutazione deve essere in ogni
          esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del
          consumo  per  la quota corrispondente all'esercizio stesso,
          mediante  l'iscrizione  al   passivo   di   un   fondo   di
          ammortamento;
              2)  le  materie  prime  e  le  merci non possono essere
          iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello
          di  acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del
          mercato alla chiusura dell'esercizio;
              3)  i  diritti  di  brevetto  industriale, i diritti di
          utilizzazione  delle  opere  dell'ingegno,  i  diritti   di
          concessione  e  i  marchi  di  fabbrica  non possono essere
          iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di
          costo,  e  questo  prezzo  deve  essere  in  ogni esercizio
          ridotto in proporzione della loro durata o della perdita  o
          della diminuzione della loro utilizzazione;
              4)  il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso
          deve essere determinato dagli  amministratori,  secondo  il
          loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli
          quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni.  I  criteri
          seguiti  in tale determinazione devono essere comunicati al
          collegio sindacale, che deve tenerne conto nella  relazione
          all'assemblea;
              5)   le  partecipazioni  non  azionarie  devono essere
         valutate per un importo non superiore a  quello  risultante
         dall'ultimo   bilancio   delle   imprese   alle   quali  si
         riferiscono;
              6)   i   crediti  devono  essere  valutati  secondo il
         presumibile valore di realizzazione;
              7)  l'eventuale  differenza in piu' tra le somme dovute
          alla scadenza delle obbligazioni emesse e  quelle  ricavate
          al  momento  dell'emissione  puo'  essere  iscritta  in una
          apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni
          esercizio  ammortizzata  una  parte  della  differenza,  in
          conformita' dei piani di ammortamento.
             Le   svalutazioni  degli  elementi  dell'attivo possono
         risultare da partite iscritte  nel  passivo,  separatamente
         per le singole poste dell'attivo.
             Se  speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di
          questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale
          devono  indicare  e  giustificare  le singole deroghe nelle
          loro relazioni all'assemblea".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2359  del codice
          civile:
             "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa'  in  cui  un'altra societa', in virtu'
          delle azioni o quote possedute, dispone  della  maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
              2)  le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
          un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da  questa
          possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
              3)   le   societa'  controllate  da  un'altra societa'
         mediante  le  azioni  o   quote   possedute   da   societa'
         controllate da questa.
             Sono  considerate  collegate  le societa' nelle quali si
          partecipa in misura superiore al decimo del loro  capitale,
          ovvero  in  misura  superiore  al ventesimo se si tratta di
          societa' con azioni quotate in borsa".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  34 della legge 2
          dicembre 1975, n. 576:
             "Art. 34. - Per i conferimenti di aziende o di complessi
          aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in  societa'
          esistenti  o  da costituire, posti in essere entro tre anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  si
          applicano   ai   fini   delle   imposte   sul  reddito,  le
          disposizioni del primo comma dell'art. 16 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La
          differenza tra il valore delle azioni o  quote  ricevute  e
          l'ultimo  valore  dei  beni  conferiti riconosciuto ai fini
          dell'imposta sul reddito non concorre a formare il  reddito
          imponibile dell'impresa o societa' apportante fino a quando
          non sia stata realizzata o distribuita ai soci.
             Se  per  effetto del conferimento l'aumento del capitale
          della societa' esistente o il capitale  della  societa'  da
          costituire   e'   superiore   a   5  miliardi  di  lire  le
          disposizioni del comma precedente si applicano a condizione
          che  il  Comitato  interministeriale  per la programmazione
          economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende  o
          i  complessi  aziendali  da  conferire, abbia accertato che
          l'operazione  risponde  a  finalita'  di  razionalizzazione
          della  produzione  e  non  pregiudica  il  mantenimento dei
          livelli  di  occupazione.  Ai  fini  di  tale  accertamento
          l'impresa   o  societa'  apportante  deve  presentare  alla
          segreteria  del  Comitato  una  relazione  sulle  modalita'
          dell'operazione  e  sui  motivi  per  cui  vi  si  procede,
          indicando il proprio domicilio fiscale  e  l'ufficio  delle
          imposte  competente.  L'accertamento si intende intervenuto
          in senso positivo qualora il Comitato, nel termine  di  sei
          mesi  dalla  data  di presentazione della relazione, non ne
          abbia   comunicato   l'esito    negativo,    con    lettera
          raccomandata,  all'ufficio  delle  imposte  e all'impresa o
          societa' interessata.  Copia  della  relazione,  vistata  e
          datata  dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata
          alla dichiarazione  dei  redditi  dell'impresa  o  societa'
          stessa  per  il  periodo  di  imposta in cui e' avvenuto il
          conferimento.
             Le   disposizioni   del  presente  articolo  sono state
         prorogate dall'art. 10 della legge  16  dicembre  1977,   n.
          904, il cui testo si trascrive di seguito.
             Ai  conferimenti  di  aziende  o  di complessi aziendali
          relativi a singoli rami dell'impresa in societa'  esistenti
          o  da  costituire,  eseguiti  entro il 31 dicembre 1980, si
          applicano  agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi   la
          disciplina  stabilita  nell'art.  34 della legge 2 dicembre
          1975,  n.  576,  e  agli  effetti   dell'imposta   comunale
          sull'incremento  di  valore degli immobili quella stabilita
          per le fusioni nell'art. 6, settimo comma, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 643 e
          successive modificazioni".