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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1986)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 16

Fusione di società


Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto la fusione di più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali delle società fuse, ancorché risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile.
Per le plusvalenze iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o della società incorporante, con o senza imputazione al capitale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
12. Delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene tuttavia conto, agli effetti dell'art. 12, fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili.
La società risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.
Se la società risultante dalla fusione o incorporante e una società in nome collettivo o in accomandita semplice, il reddito delle società fuse o incorporate soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato secondo le disposizioni del presente decreto in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.