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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1990, n. 409

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'immediata  riliquidazione   dei   trattamenti   pensionistici   dei
dipendenti pubblici e privati, al fine di perequare gli importi ed il
correlato potere reale di acquisto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per la funzione pubblica,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e del tesoro, di concerto con  il  Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Miglioramenti delle  pensioni  del  regime  generale  dei  lavoratori
dipendenti  gestito  dall'INPS,  nonche'   delle   pensioni   gestite
                             dall'ENPALS 
  1. Con effetto dal 1' gennaio 1990 i trattamenti  pensionistici  di
importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi  di
pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e  torbiere  e
del soppresso Fondo  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  per  gli
operai delle miniere di zolfo della Sicilia,  nonche'  i  trattamenti
pensionistici  gestiti  dall'Ente  nazionale  di  previdenza   e   di
assistenza  per  i  lavoratori  dello   spettacolo   (ENPALS),   sono
riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo. 
  2. L'importo all'atto  della  prima  liquidazione  dei  trattamenti
pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza  anteriore
al 1' luglio 1982 e' aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per
i trattamenti pensionistici con decorrenza  anteriore  al  1'  maggio
1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza
compresa tra il 1' maggio 1968 ed il 31 dicembre  1968,  del  25  per
cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra  il
1' gennaio 1969 ed il 31 dicembre  1975,  del  20  per  cento  per  i
trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il  1'  gennaio
1976 ed il 30 giugno 1982. 
  2-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo  all'atto
della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi
supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza  anteriore  al  1'
gennaio 1990 e' aumentato rispettivamente del 50  per  cento  per  le
prestazioni anteriori al 1' maggio 1968, del  18  per  cento  per  le
prestazioni con decorrenza compresa fra il 1' maggio 1968  ed  il  31
dicembre 1975, del 5 per cento  per  le  prestazioni  con  decorrenza
compresa tra il 1' gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988. 
  3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi
decorrenza anteriore al 1' luglio 1982, come determinato ai sensi del
comma  2,  e  l'importo  all'atto  della   prima   liquidazione   dei
trattamenti  pensionistici  e  dei  supplementi   aventi   decorrenza
compresa tra il 1' luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati
con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A  in
relazione all'anno di decorrenza. 
  4.  Per  le  pensioni  ed  i  supplementi  riliquidati   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299  del  23
dicembre 1989, l'importo  di  cui  al  presente  articolo  e'  quello
calcolato sul  limite  massimo  di  retribuzione  annua  pensionabile
previsto dalla richiamata norma. 
  5.  Nel  caso  dei  trattamenti  pensionistici  ai  superstiti,  la
determinazione  degli  importi  di  cui  al  presente   articolo   e'
effettuata, con riferimento alla data di decorrenza  del  trattamento
pensionistico diretto, per le pensioni  di  reversibilita',  ed  alla
composizione  del   nucleo   familiare   esistente   all'atto   della
riliquidazione. 
  6. Per le pensioni contributive, riliquidate in  forma  retributiva
con decorrenza successiva a quella originaria, la  riliquidazione  di
cui  al  presente  articolo  e'  effettuata  con   riferimento   alla
decorrenza della riliquidazione in forma retributiva  ed  all'importo
spettante a tale decorrenza. 
  7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il
trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al
presente articolo e quello spettante al 1' gennaio  1990  secondo  la
previgente  normativa,  al   netto   della   maggiorazione   di   cui
all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e  all'articolo  6
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' attribuito in misura pari al
100 per cento per la quota di  ammontare  fino  a  lire  100.000,  in
misura pari al 60 per cento per la  quota  da  lire  100.001  a  lire
200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire  200.001
a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento  per  la  quota  oltre
lire 300.000. 
  8. E' fatto salvo in ogni caso,  se  piu'  elevato,  l'importo  del
trattamento pensionistico in pagamento. 
  9.   Gli   aumenti   dei   trattamenti   pensionistici    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
hanno effetto, con decorrenza dal 1'  gennaio  di  ciascun  anno  del
quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente,  al  20,  37,
40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.(2) ((3)) 
  9-bis. Ai trattamenti  pensionistici  di  cui  al  comma  1  aventi
decorrenza anteriore al 1' luglio 1982, con effetto  dal  1'  gennaio
1992, e' attribuito, se piu' favorevole  dell'aumento  attribuito  ai
sensi dei commi  precedenti,  un  aumento  mensile  determinato  come
segue: 
    a) in misura pari a  lire  2.500  per  ogni  anno  di  anzianita'
contributiva  utile  alla  data   di   decorrenza   del   trattamento
pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000  mensili  nel
caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra  il  1'
maggio 1968 ed il 30 giugno 1982; 
    b) in misura pari  al  10  per  cento  dell'importo  mensile  del
trattamento pensionistico in pagamento al 1'  gennaio  1992,  con  un
minimo complessivo di lire 50.000 mensili  nel  caso  di  trattamenti
pensionistici con decorrenza anteriore al 1' maggio 1968. (2) ((3)) 
  9-ter. Gli aumenti mensili previsti dal  comma  9-bis,  nei  limiti
dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000
mensili dal 1' gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1' gennaio 1993 e
per intero dal 1' gennaio 1994. (2)((3)) 
  9-quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al  comma  1,  aventi
decorrenza compresa tra il 1' luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con
effetto dal 1' gennaio 1994 e'  attribuito,  se  piu'  favorevole  di
quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in
misura pari a lire 1.500 per ogni  anno  di  anzianita'  contributiva
utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.(2) 
  9-quinquies. Nel caso di trattamenti pensionistici  ai  superstiti,
la determinazione degli aumenti  di  cui  ai  commi  9-bis,  9-ter  e
9-quater e' effettuata con riferimento alla data  di  decorrenza  del
trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilita',
ed alla composizione del nucleo familiare  esistente  all'atto  della
riliquidazione. 
  9-sexies. In deroga a quanto previsto  dai  commi  9-bis,  9-ter  e
9-quater  la  riliquidazione  dei  trattamenti  pensionistici  e  dei
relativi supplementi  erogati  dall'ENPALS  non  puo'  in  ogni  caso
determinare un incremento della  pensione  inferiore  a  lire  50.000
mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione  che
hanno esplicato attivita' lavorativa  nelle  categorie  professionali
indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo  3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  16  luglio
1947, n. 708, e  successive  modificazioni.  detti  incrementi  hanno
effetto dal 1' gennaio 1990. 
  10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni
del  presente  articolo   sono   soggetti   alla   disciplina   della
perequazione automatica dalla prima  perequazione  successiva  al  1'
gennaio 1990. Gli aumenti di  cui  al  presente  articolo  attribuiti
successivamente al 1' gennaio  1990  sono  soggetti  alla  disciplina
della perequazione automatica con effetto  dalla  prima  perequazione
successiva alla loro attribuzione. 
  10-bis. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   23-sexies   del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1972, n. 485. 
  10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo non puo'  in  ogni  caso  derivare  un  aumento  complessivo
mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire
800.000. 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
    
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 7)
che  "la  decorrenza  degli  aumenti  dei  trattamenti  pensionistici
stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9,  9-bis,
9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge  22
dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1991, n. 59, e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i
termini  del  1  gennaio  1994  e  del  31  dicembre  1993,  di  cui,
rispettivamente,  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  5  del  predetto
decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio 1995 e  al
31 dicembre 1994." 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 17, comma 4)
che " La decorrenza degli aumenti dei  trattamenti  pensionistici  di
cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis,  comma  3;  e  3,
comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n.  59,  gia'  differita
dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e'
ulteriormente differita al 1 ottobre 1995. "