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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 novembre 1990, n. 373

Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/12/1990
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Testo in vigore dal: 12-12-1990
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14  giugno  1989,  n.  234,  recante disposizioni
concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti
a favore della ricerca applicata al settore navale;
  Visti  gli  articoli  92,  93  e 189 del trattato che istituisce la
Comunita' economica europea;
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee
del   26  gennaio  1987  (87/167/CEE),  concernente  gli  aiuti  alla
costruzione navale;
  Viste  le  decisioni  notificate  rispettivamente  con  nota del 12
maggio   1989  n.  SG(89)D/6015  e  lettera  del  6  luglio  1990  n.
SG(90)D/24114, con le quali la Commissione delle Comunita' economiche
europee  ha  formulato  le  proprie osservazioni ed ha autorizzato, a
talune   condizioni,   il   regime  di  aiuti  disposto  dalla  legge
sopraspecificata;
  Ritenuto  necessario  emanare,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,
dell'art.  13, comma 4, e dell'art. 36 della legge 14 giugno 1989, n.
234,  disposizioni  applicative  ed attuative che assicurino il pieno
rispetto  delle pertinenti disposizioni comunitarie ed in particolare
della  direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26
gennaio  1987  e  delle  decisioni della Commissione di cui alle note
surrichiamate;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota n. 1256 dell'8 novembre 1990;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Definizioni e campo di applicazione
  1.  Quando  nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra
indicazione,  la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n.
234.
  2.  Salvo  quanto  espressamente  previsto nell'art. 26, quando nel
presente  regolamento si cita il termine "tonnellata di stazza lorda"
senza  altra  indicazione  ci  si riferisce alla tonnellata di stazza
lorda internazionale.
  3.  Ai fini del presente regolamento per nave mercantile si intende
qualunque  mezzo  nautico  idoneo  alla navigazione marittima a scopo
commerciale  e/o  industriale non ricompreso tra le esclusioni di cui
all'art.  1,  comma  3,  della  legge;  tale idoneita' viene valutata
secondo  criteri  di  normalita'  della  destinazione  in  base  alla
corrispondenza  tra  le  caratteristiche  strutturali  della  nave  e
l'attitudine allo svolgimento dei relativi servizi.
  4.  I  lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione
di  cui  all'art.  1, comma 4, della legge, unitariamente indicati ai
fini del presente regolamento come lavori di "trasformazione navale",
rientrano nel campo di applicazione della legge stessa, quale che sia
la   denominazione   attribuita  alle  opere  effettuate,  sempreche'
comportino  le  modifiche  radicali  ivi indicate e siano relativi ad
unita' di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate.
  5.  I  mezzi  nautici  di  cui  all'art.  1,  comma  5, della legge
rientrano nel campo di applicazione della stessa, a condizione che si
tratti  di  galleggianti  mobili  suscettibili di essere iscritti nei
registri  di cui all'art. 146, comma 2, del codice della navigazione,
per  i  quali  sia prevista una destinazione di carattere mercantile,
come  definita nel terzo comma del presente articolo. Sono escluse in
ogni  caso  le  piattaforme  di  trivellazione,  nonche' qualsivoglia
struttura  ed installazione destinata ad essere fissata in permanenza
sul  fondo del mare o alla terraferma e le strutture galleggianti per
lavori in mare che non siano dotate di proprio apparato propulsivo.
  6.  Sono  escluse  dal  campo  applicativo della legge le unita' da
pesca  commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi
di  cui  ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura
nelle  acque  marine  e  salmastre  e  nei  programmi  comunitari  di
orientamento della flotta peschereccia.
  7. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 della
legge,  i  contenitori  non si considerano compresi tra le pertinenze
delle  navi  o  delle altre costruzioni di cui all'art. 1 della legge
stessa; ai fini della determinazione definitiva del contributo di cui
all'art. 9 della legge e di cui all'art. 23 del presente regolamento,
si   considerano   comprese   tra   le  pertinenze  delle  sole  navi
portacontenitori due mute di contenitori.
  8.  Le  iniziative di cui all'art. 8, comma 6, della legge non sono
ammesse  al  contributo  di  cui  all'art.  2  della legge stessa, in
conformita' della decisione della Commissione delle Comunita' europee
notificata  al  Governo  italiano  con  lettera  SG(89)D/2375  del 21
febbraio   1989,  nonche'  della  decisione  notificata  con  lettera
SG(90)D/24114 del 6 luglio 1990, fatti salvi i casi particolari per i
quali    la    Commissione    stessa   abbia   dato   preventivamente
autorizzazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  La  legge n. 234/1989 reca: "Disposizioni concernenti
          l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a
          favore della ricerca applicata al settore navale".
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 7,
          l'intero art. 13 nonche' l'art. 36 della legge n. 234/1989:
             "Art.  7,  commi 1 e 2. - 1. Alle imprese di demolizione
          navale puo' essere concesso un contributo per gli anni 1987
          e  1988  pari  a  L.  35.000 per tonnellata di stazza lorda
          compensata convenzionale demolita, diminuito a lire  30.000
          per  l'anno  1989;  a  lire  25.000 per l'anno 1990; a lire
          20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti
          a  lavori  iniziati  nel  periodo dal 1› gennaio 1987 al 31
          dicembre 1991.
             2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al
          comma  1,  il  tonnellaggio  di  stazza  lorda   compensata
          convenzionale e' calcolato moltiplicando il tonnellaggio di
          stazza lorda per i coefficienti che saranno  stabiliti  con
          decreto   del   Ministro   della   marina   mercantile  con
          riferimento  alle  navi  stazzate  secondo   la   normativa
          nazionale   o   a  quelle  stazzate  in  conformita'  della
          convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa
          esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958".
             "Art.  13. - 1. Alle imprese di costruzione, riparazione
          e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1›  gennaio
          1987  al  31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente
          maestranze  e  fattori  produttivi,  attuino  progetti   di
          riconversione  industriale  con  riferimento  ad  attivita'
          riguardanti la pesca, la nautica da  diporto,  il  turismo,
          approdi   per   il   traffico   di   cabotaggio  o  approdi
          specializzati,  la  ricerca  e   lo   sviluppo   di   nuove
          tecnologie,  esplorazioni  marine  per  lo  sfruttamento di
          risorse  minerarie  e  alimentari,   analisi   di   fattori
          climatici  e geologici, costruzioni di nuove strumentazioni
          dirette alla prevenzione e alla tutela ambientale del mare,
          volti  a migliorare l'efficienza operativa dei traffici e/o
          del  sistema  industriale   nazionale,   sempreche'   dalla
          riconversione    derivi    una   riduzione   effettiva   ed
          irreversibile di capacita'  produttiva  del  settore  della
          costruzione,  riparazione  navale  e  demolizione,  possono
          essere  concessi  dal  Ministro  della  marina   mercantile
          contributi  fino al 50 per cento delle spese sostenute per:
               a)  servizi  di consulenza per i lavoratori, inclusi i
          versamenti effettuati per la creazione  di  cooperative  di
          lavoro e di piccole imprese;
               b) riqualificazione professionale dei lavoratori;
               c) investimenti relativi alla creazione, allo sviluppo
          e all'adeguamento  delle  nuove  attivita'  economiche  nei
          settori di cui al primo periodo del presente comma;
               d)  creazione  o  sviluppo  di  servizi  comuni a piu'
          imprese;
               e)  promozione  dell'innovazione  nell'industria e nei
          servizi.
             2. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al 70 per
          cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.
             3.  Il  contributo  e'  concesso  sulla  base  di  piani
          definiti a livello aziendale o  interaziendale  che  devono
          essere  comunicati al Ministero della marina mercantile per
          la loro approvazione, previo parere  del  comitato  di  cui
          all'art. 23.
             4.  Le  modalita' di erogazione del contributo di cui al
          presente articolo sono fissate  con  decreto  del  Ministro
          della  marina  mercantile da emanarsi entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
             "Art.  36.  - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          marina  mercantile  saranno  emanate le norme applicative e
          saranno  stabiliti  gli  adempimenti  da  osservarsi  ed  i
          documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate
          alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo  dei
          contributi   previsti   dalla  presente  legge,  anche  con
          riferimento  agli  obblighi  in  materia  di  apprestamenti
          difensivi,  nonche'  i  termini  da  osservarsi  a  pena di
          decadenza ai predetti fini.
             2.  Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati
          gli  ulteriori  elementi  da  indicare  nella  domanda   di
          concessione   del  contributo  per  nuove  costruzioni,  in
          aggiunta  a  quelli  richiesti  dall'art.  3,  nonche'  gli
          elementi  da  indicare  nella  domanda  di  concessione del
          contributo  nel  caso  di  lavori   di   trasformazione   e
          modificazione navale".
             -  Il  trattato  istitutivo  CEE e' stato ratificato con
          legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Gli articoli 92, 93  e  189
          del predetto trattato cosi' recitano:
             "Art.  92.  -  1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          trattato, sono incompatibili con il mercato  comune,  nella
          misura  in  cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri,
          gli aiuti concessi dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,  sotto  qualsiasi  forma,  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
             2. Sono compatibili con il mercato comune:
               a)  gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori  a  condizione  che   siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
               b)  gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
               c)  gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
             3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
               a)   gli   aiuti  destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
               b)  gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
               c)  gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse.  Tuttavia, gli aiuti alle  costruzioni
          navali  esistenti  alla data del 1› gennaio 1957, in quanto
          determinati  soltanto  dall'assenza   di   una   protezione
          doganale,   sono   progressivamente   ridotti  alle  stesse
          condizioni che  si  applicano  per  l'abolizione  dei  dazi
          doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato
          relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
          Paesi terzi;
               d)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione  del  Consiglio,  che  delibera   a   maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione".
             "Art.  93.  -  1.  La  Commissione procede con gli Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati.  Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato comune.
             2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver  intimato agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato comune  a  norma
          dell'art.  92,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
             Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi  a tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
             A   richiesta   di   uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi compatibile con il mercato comune,  in  deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  92  o  ai regolamenti di cui
          all'art. 94, quando circostanze  eccezionali  giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
             Tuttavia,  se  il  Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera.
             3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile,
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          92,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista  dal  paragrafo  precedente.   Lo   Stato   membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima che tale procedura abbia  condotto  a  una  decisione
          finale".
             "Art.  189. - Per l'assolvimento dei loro compiti e alle
          condizioni contemplate dal presente trattato, il  Consiglio
          e  la  Commissione  stabiliscono  regolamenti  e direttive,
          prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
             Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio
          in tutti i suoi  elementi  e  direttamente  applicabile  in
          ciascuno degli Stati membri.
             La  direttiva vincola lo Stato membro cui e' rivolta per
          quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando
          la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e
          ai mezzi.
             La  decisione  e'  obbligatoria in tutti i suoi elementi
          per i destinatari da essa designati.
             Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti".
             - La direttiva CEE n. 167/1987, relativa agli aiuti alla
          costruzione navale,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 69 del 12 marzo 1987
          e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 32 del 28 aprile 1987, 2a serie speciale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  degli  articoli  1,  2  e 8 della legge n.
          234/1989 e' il seguente:
             "Art.  1.  - 1. Le disposizioni del presente titolo sono
          intese  a  favorire  il  completamento  del   processo   di
          ristrutturazione    e    razionalizzazione   dell'industria
          navalmeccanica in base alle  linee  programmatiche  di  cui
          all'art.  1  della  legge  22  marzo 1985, n. 111, e a dare
          attuazione alla direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'
          europee  n.  167  del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti
          alla costruzione navale, di seguito  denominata  'Direttiva
          CEE'.
             2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono
          a lavori di costruzione delle unita' a  scafo  metallico  o
          realizzato  con  materiali a tecnologia avanzata e relative
          pertinenze, di seguito indicate:
               a)  navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle
          100 tonnellate;
               b)  rimorchiatori  e  spintori  con apparato motore di
          potenza  non  inferiore  a  500  cavalli  vapore  e  draghe
          semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.
             3.  Sono  escluse  le  costruzioni militari, da diporto,
          quelle effettuate per conto dello Stato nonche'  le  unita'
          abilitate  esclusivamente al servizio marittimo dei porti e
          delle rade.
             4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a
          lavori   di   trasformazione,   modificazione   e    grande
          riparazione  navale riguardanti navi di cui alle lettere a)
          e b) del comma 2, non inferiori alle  1.000  tonnellate  di
          stazza,  purche'  i  lavori  eseguiti  comportino  modifica
          radicale del piano di carico, dello scafo, del  sistema  di
          propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.
             5.  Gli  aiuti  di  cui  al  comma  2  possono riferirsi
          altresi'  a  lavori  di  costruzione,  di   trasformazione,
          modificazione  e  grande  riparazione  di  galleggianti  di
          stazza lorda non inferiore alle  1.000  tonnellate,  bacini
          galleggianti,    costruzioni   di   interesse   energetico,
          costruzioni anti-inquinamento, unita' ad  alta  tecnologia,
          unita'  per ricerche e per lavori in mare, nonche' relative
          pertinenze, compresi i moduli abitativi,  tutti  di  stazza
          lorda  non  inferiore  alle  100  tonnellate  o di peso non
          inferiore alle 100 tonnellate nel caso  in  cui  non  possa
          farsi riferimento alla stazza.
             6.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  titolo  non  sono
          cumulabili   con   altre   provvidenze   aventi    analoghe
          finalita'".
             "Art.  2.  -  1.  Per  le  nuove  costruzioni delle navi
          complete e per i lavori e le unita' di cui all'art.  1,  il
          Ministro   della  marina  mercantile  puo'  concedere  alle
          imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di
          costruzione stipulati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31
          dicembre  1990,  un   contributo   calcolato   sul   valore
          contrattuale  prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte
          o varianti di data certa anteriore a quella di  ultimazione
          della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e
          1988. La predetta percentuale e' ridotta al  20  per  cento
          per  le  commesse  relative  a  nuove costruzioni di valore
          inferiore ai 6 milioni di ECU.
             2.  Per  gli  anni 1989 e 1990, il Ministro della marina
          mercantile, con proprio decreto,  tenuto  conto  di  quanto
          disposto  dall'art.  4,  paragrafo  3, della direttiva CEE,
          stabilisce   eventuali   variazioni   alle   aliquote    di
          contribuzione previste nel comma 1.
             3.  Il  Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
          con proprio decreto, le aliquote  del  contributo  fino  al
          massimo  del 28 per cento anche per le commesse inferiori a
          6 milioni di ECU, nei casi di:
               a)  proposte  di  commesse  per le quali le imprese di
          costruzione  navale  nazionali  vengano   a   trovarsi   in
          concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
               b)  proposte  di  commesse  per le quali le imprese di
          costruzione  navale  nazionali  vengano   a   trovarsi   in
          concorrenza   con  imprese  di  Paesi  comunitari  i  quali
          applichino aiuti piu' elevati rispetto  a  quelli  previsti
          dal comma 1;
               c)  commesse  per  la costruzione di navi destinate al
          traffico di cabotaggio.
             4.  Qualora  la  Commissione  delle Comunita' economiche
          europee richieda la notifica preventiva delle  proposte  di
          singoli  aiuti  ai  sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della
          direttiva CEE, la concessione dell'aiuto  e'  sospesa  fino
          all'autorizzazione  della  Commissione  e  sono  sospesi  i
          termini previsti per lo stesso aiuto.
             5.  Il  Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
          con proprio decreto, aliquote  di  contributo  superiori  a
          quelle  indicate  nel  presente  articolo  per  le commesse
          provenienti  da  Paesi  in  via  di  sviluppo,  sempre  che
          ricorrano  le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7,
          della direttiva CEE. Le  singole  proposte  di  aiuto  sono
          previamente  notificate  alla  Commissione  delle Comunita'
          economiche  europee  per  la   verifica   della   specifica
          componente   'sviluppo'   dell'aiuto   proposto   e   della
          conformita' dello stesso con le  condizioni  stabilite  dal
          gruppo  di  lavoro  n.  6  dell'OCSE (Organizzazione per la
          cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art.
          4, paragrafo 7, della direttiva CEE.
             6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per
          lavori di trasformazione e  modificazione  navale  iniziati
          nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si
          applica per detti  lavori  la  riduzione  prevista  per  le
          costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
             7.  Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini
          della concessione dei contributi di  cui  al  comma  1,  le
          dichiarazioni  di  costruzione  in  proprio dell'impresa di
          costruzione navale, purche' la data di  inizio  dei  lavori
          ricada  nel  periodo indicato nel predetto comma 1. In tale
          caso  le  aliquote  si  calcolano  sul  valore   dichiarato
          dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
             8.  Il  contributo e' riferito alla data di stipulazione
          del contratto di costruzione o, in assenza di  contratto  e
          nel  caso  di  trasformazione  e modificazione navale, alla
          data di inizio dei lavori.
             9.  Il  calcolo per riferire il contributo alla data del
          contratto o di inizio dei lavori,  ai  sensi  del  presente
          articolo,  e'  effettuato  in  sede di liquidazione finale,
          tenendo conto dei tempi con cui  il  contributo  stesso  e'
          effettivamente    corrisposto,   sulla   base   del   tasso
          commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.
             10.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata la spesa di  lire  44.600  milioni  per  l'anno
          1989,  di  lire  83.000  milioni  per l'anno 1990 e di lire
          222.000 milioni per l'anno 1991".
             "Art.  8.  -  1. Le imprese iscritte negli albi speciali
          delle  imprese   di   costruzione,   di   riparazione,   di
          demolizione  navale  di  cui  all'art.  19 hanno diritto ai
          contributi di cui alla presente  legge  a  decorrere  dalla
          data, successiva al 1› gennaio 1987, in cui hanno acquisito
          i requisiti per l'iscrizione.
            2.  Fino  all'iscrizione  negli  albi  speciali di cui al
          comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla
          presente  legge  le  imprese  di costruzione ammissibili in
          base alle  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  della
          marina  mercantile  del  18 novembre 1985, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1986,  nonche'  le
          imprese  di  demolizione  navale  che  abbiano  svolto  con
          continuita' attivita' produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1›
          gennaio  1987,  e  le  imprese  di riparazione in effettivo
          esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attivita' alla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le quali alla
          stessa data del 31 dicembre  1975  erano  in  possesso  dei
          requisiti  minimi  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma 1
          dell'art. 20.
             3.  Ai  fini  anzidetti  non hanno rilevanza la modifica
          della ragione sociale o il subingresso di societa' diverse,
          purche'   aventi   come   oggetto   sociale   quello  della
          costruzione, della riparazione o della demolizione di  navi
          e/o galleggianti in genere.
             4.  Sono  escluse  dai  benefici  di  cui all'art. 2, le
          imprese alle quali sia stato concesso il contributo di  cui
          al  titolo  III  della  legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la
          conversione dell'attivita' di costruzione navale, salvo che
          si  tratti  del  tipo  di  produzione  di  cui  al  comma 5
          dell'art. 1.
             5.  I  contributi  di  cui all'art. 2 non possono essere
          accordati,  con   riferimento   a   contratti   per   nuove
          costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di
          costruzione navale classificate come cantieri medi e minori
          ai  sensi  del  decreto  ministeriale di cui al comma 2 del
          presente   articolo   che   non   abbiano   completato   la
          ristrutturazione e l'adeguamento della capacita' produttiva
          secondo le disposizioni della direttiva CEE n. 81/363 sugli
          aiuti alla costruzione navale.
             6.  Qualora  le  iniziative  portate  a termine da parte
          delle imprese di cui al comma 5  sulla  base  di  contratti
          stipulati   durante   gli   anni  1987-1988  non  risultino
          superiori, complessivamente, alle  30.000  T.S.L.C.  annue,
          esse  saranno  sottoposte all'esame della Commissione delle
          Comunita' economiche europee e potranno essere  ammesse  al
          contributo  di  cui all'art. 2 subordinatamente all'assenso
          dei predetti organi comunitari".
             -  Si  riporta  il testo dell'intero art. 146 del codice
          della navigazione:
             "Art.  146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
          Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
          uffici  di  compartimento  marittimo  e  dagli altri uffici
          designati dal Ministro per le comunicazioni  (ora  Ministro
          della marina mercantile, n.d.r.).
             Le  navi  minori  e  i  galleggianti  sono  iscritte nei
          registri  tenuti  dagli  uffici  di  compartimento   e   di
          circondario  o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
             Per  le  navi  e i galleggianti addetti alla navigazione
          interna i registri sono tenuti dagli ispettori di  porto  e
          dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".