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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal:  6-7-1989

Art. 36

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina meracantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.
2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'articolo 3, nonché gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale.