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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 343

Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
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Testo in vigore dal:  24-11-1990 al: 23-1-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni, anche attraverso una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.
3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.
4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per l'anno scolastico 1990-1991 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino al corrente anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.
8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per l'anno scolastico 1990-1991 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.