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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  1-2-1994
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Art. 70

(Contratti di collaborazione per il personale già in servizio)


Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati. (7) (14) (19) (22)
((26))

Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 600 anno di età.
In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 20 maggio 1982, n. 270 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo è prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 25 luglio 1985, n. 403 ha disposto (con l'articolo unico) che: "il termine per l'opzione tra l'attività didattica e quella professionale - già fissato dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 è ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L.3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 1988, n. 246, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che: "Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417, ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo è riaperto fino al 30 settembre 1990.
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 5 gennaio 1994, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo è differito al 31 ottobre 1993.