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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990, n. 101

Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
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Testo in vigore dal: 19-5-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
  Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio nazionale forense;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 novembre 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 1990;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Modalita' della pratica
  1. La pratica forense deve essere svolta con assiduita', diligenza,
dignita', lealta' e riservatezza.
  2.  Essa  si  svolge  principalmente  presso  lo  studio e sotto il
controllo di un procuratore legale e  comporta  il  compimento  delle
attivita' proprie della professione.
  3. La frequenza dello studio puo' essere sostituita, per un periodo
non  superiore  ad  un  anno,  dalla  frequenza  di  uno  dei   corsi
post-universitari  previsti  dall'art.  18 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.
  4.  Costituisce  integrazione della pratica forense, contestuale al
suo normale svolgimento secondo le modalita' del  presente  articolo,
la  frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma
dell'art. 3.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il  testo  dell'art.  18  del  R.D.L.  n.  1578/1933
          (Ordinamento delle professioni di avvocato  e  procuratore)
          e' il seguente:
             "Art.  18.  -  Nell'adempimento  della  pratica  di  cui
          all'articolo precedente, puo' tenere luogo della  frequenza
          dello   studio  di  un  procuratore,  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno, la frequenza, per un  uguale  periodo
          di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un
          seminario o altro istituto costituito presso un'universita'
          della  Repubblica,  nei  quali  siano  effettuati  all'uopo
          speciali corsi, e che siano riconosciuti  con  decreto  del
          Ministero di grazia e giustizia.
             E'  equiparato  alla  pratica  il  servizio prestato per
          almeno due anni  dai  magistrati  dell'ordine  giudiziario,
          militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli
          avvocati dello Stato e del  cessato  ufficio  legale  delle
          Ferrovie  dello  Stato,  dagli  aggiunti  di  procura della
          stessa  Avvocatura  dello  Stato,   nonche'   il   servizio
          prestato,  per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture
          dai funzionari del  gruppo  A  dell'Amministrazione  civile
          dell'interno,   con   grado   non  inferiore  a  quello  di
          consigliere".
             -  L'art.  2  della  legge  n.  242/1988 (Modifiche alla
          disciplina degli esami di procuratore legale)  aggiunge  un
          comma all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (per il
          titolo  si  veda  la  nota  all'art.   8)   risulta   cosi'
          formulato:
             "Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'art. 17,
          n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933,  n.  1578,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 22
          gennaio  1934,  n.  36,  e  successive  modificazioni,  per
          l'ammissione  all'esame  di  procuratore  legale,  non puo'
          avere durata inferiore a due anni.
             Il  Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio
          nazionale  forense,  determina,  con  proprio  decreto,  le
          modalita'   per   l'espletamento   della   pratica   e  per
          l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme  regolamentari.  Il  comma  4  dello  stesso articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 si
          veda nelle note alle premesse.