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LEGGE 27 giugno 1988, n. 242

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.

note: Entrata in vigore della legge: 02/07/1988
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Testo in vigore dal:  2-7-1988

Art. 2

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale), è il seguente:
"Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novemgre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".