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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 18



Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Università del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del
((Ministro della giustizia))
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È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.