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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75

Concessione di amnistia.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1997)
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Testo in vigore dal: 31-7-1997
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 79 della Costituzione; 
  Vista la legge di delegazione per la  concessione  di  amnistia  11
aprile 1990, n. 73; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                             (Amnistia) 
  1. E' concessa amnistia: 
   a) per ogni reato non finanziario per il quale  e'  stabilita  una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,  ovvero  una
pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena; 
   b) per  i  reati  previsti  dall'articolo  57  del  codice  penale
commessi dal direttore o dal vicedirettore  responsabile,  quando  e'
noto l'autore della pubblicazione; 
   c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 
    1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)
e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che  non  ricorra
taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice  penale  o
il fatto non abbia cagionato lesioni  personali  gravi  o  gravissime
ovvero la morte; 
    2) 588, comma secondo (rissa), sempre che  dal  fatto  non  siano
derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 
    3) 614, comma quarto  (violazione  di  domicilio),  limitatamente
all'ipotesi in cui il fatto e'  stato  commesso  con  violenza  sulle
cose; 
    4) 640,  comma  secondo  (truffa),  sempre  che  non  ricorra  la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n.  7,  del  codice
penale; ((2)) 
   d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1,
2 e 4 della legge  2  ottobre  1967,  n.  895  (disposizioni  per  il
controllo delle armi), come modificata dalla legge 14  ottobre  1974,
n. 497, quando ricorre  l'attenuamte  di  cui  all'articolo  5  della
predetta legge; 
   e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative  della  disciplina  vigente
per il controllo delle armi,  delle  munizioni  e  degli  esplosivi),
quando concerne armi la cui detenzione  l'imputato  o  il  condannato
aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza; 
   f) per il reato previsto dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
22  gennaio  1948,  n.  66,  commesso  a  causa  e  in  occasione  di
manifestazioni sindacali o in  conseguenza  di  situazioni  di  gravi
disagi  dovuti  a  disfunzioni  di  pubblici  servizi  o  a  problemi
abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla
riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del
codice penale, fatta esclusione per quella  prevista  dal  numero  1,
nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del  codice  penale,
sempre che non ricorrano  altre  aggravanti  e  il  fatto  non  abbia
cagionato ad altri lesioni personali o la morte; 
   g) per ogni reato commesso da minore degli anni  diciotto,  quando
il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai
sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.
1404, convertito, con modificazioni, della legge 27 maggio  1935,  n.
835, come sostituito da  ultimo  dall'articolo  112  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei  commi
terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale; 
   h) per i reati relativi a violazioni delle  norme  concernenti  il
monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi
di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e  all'acquisto
e della detenzione di quantitativi di detti prodotti  destinati  alla
vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente; 
   i) per i  reati  di  cui  al  secondo  capoverso  dell'articolo  9
dell'Allegato C al  regio  decreto-legge  16  gennaio  1936,  n.  54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed
all'articolo 20 del  testo  unico  delle  disposizioni  di  carattere
legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e  dell'energia
elettrica  approvato  con  decreto  ministeriale  8  luglio  1924,  e
successive  modificazioni,  limitatamente  all'evasione  dell'imposta
erariale sull'energia elettrica. 
  2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia  ad  uno  dei  delitti
previsti dall'articolo 8  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772,
l'imputato  o  il  condannato  e'  esonerato  dalla  prestazione  del
servizio di leva. 
  3. Non si applica  l'ultimo  comma  dell'articolo  151  del  codice
penale. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in
G.U.  1a  s.s.  30/7/1997,  n.31)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del presente art. 1, comma 1, lettera c), n. 4  "nella
parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il  delitto
di truffa  militare  aggravata,  previsto  e  punito  dall'art.  234,
secondo comma, del codice penale militare di  pace,  sempre  che  non
ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61,  n.  7,  del
codice penale".