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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990, n. 76

Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1997)
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Testo in vigore dal: 27-4-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12,  recante  delega
al  Governo  per  l'emanazione  di  un  testo  unico  di   tutte   le
disposizioni  di  legge  per  gli  interventi  nei  territori   della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi  sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982; 
  Visti l'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989,  n.  48,  e
l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1989, n.  245,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, che hanno prorogato
il termine per l'emanazione del citato testo unico; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1990; 
  Sulla proposta del Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno, di concerto con i Ministri  dell'interno,  di  grazia  e
giustizia, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze, del tesoro, dei lavori pubblici,  per  i  beni  culturali  e
ambientali e per il coordinamento della protezione civile; 
                                EMANA 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi per gli  interventi
nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e  Calabria  colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo
1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
Dato a Roma, addi' 30 marzo 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MISASI, Ministro per gli interventi 
                                  straordinari nel Mezzogiorno 
                                  GAVA, Ministro dell'interno 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CIRINO POMICINO, Ministro del 
                                  bilancio e della programmazione 
                                  economica 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  PRANDINI, Ministro dei lavori 
                                  pubblici 
                                  FACCHIANO, Ministro per i beni 
                                  culturali e ambientali 
                                  LATTANZIO, Ministro per il 
                                  coordinamento della protezione 
                                  civile 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
          AVVERTENZA: 
          Il testo delle quote qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota alla seconda premessa del Decreto: 
          si riportano le varie disposizioni della delega legislativa
          che sono a fondamento dell'emanazione del testo unico: 
          - art. 2 della legge 21 gennaio 1988  n.  12  (in  Gazzetta
          Ufficiale  n.  16  del  21  gennaio  1988)  relativa   alla
          conversione del D.L. 20  novembre  1987,  n.  474,  recante
          "Proposta dei termini per l'attuazione di interventi  nelle
          zone terremotate della Campania, della Basilicata  e  della
          Puglia": 
          "1. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un testo di tutte le disposizioni di  legge
          per  gli   interventi   nei   territori   della   Campania,
          Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi  sismici
          del novembre 1980, del febbraio  1981  e  del  marzo  1982,
          apportando le modifiche  necessarie  per  il  coordinamento
          delle norme stesse. 
          2.  Il  testo  unico  di  cui  al  comma  1  conterra'   le
          disposizioni di legge  vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge". 
          - art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (in
          Gazzetta Ufficiale, n. 375 del 14 febbraio  1989),  recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative":
          "E' differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione
          del testo unico  di  cui  all'articolo  2  della  legge  21
          gennaio 1988, n. 12". 
          - art. 4 del decreto legge  30  giugno  1989,  n.  245  (in
          Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1989),  relativo  a
          proroga  di  taluni  termini   previsti   da   disposizioni
          legislative, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
          agosto 1989, n. 288 (in Gazzetta Ufficiale n.  187  dell'11
          agosto 1989): 
          "1. Il termine del 30 giugno  1989  previsto  dall'articolo
          21, comma 1, della  legge  10  febbraio  1989,  n.  48  per
          l'emanazione del testo unico delle leggi  sugli  interventi
          nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
          colpiti dagli eventi sismici del  novembre  1980,  febbraio
          1981 e del marzo 1982, e' prorogato al 31 marzo 1990. 
          2. Nel  testo  unico  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          ricomprese,   ad   integrazione   di    quanto    stabilito
          dall'articolo 2 della legge 21  gennaio  1988,  n.  12,  di
          conversione,  con  modificazioni,  del  decreto  legge   20
          novembre 1987, n. 474 tutte le  disposizioni  vigenti  alla
          data del 31 dicembre 1989".