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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990, n. 76

Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1997)
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Testo in vigore dal:  27-4-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;
Visti l'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, che hanno prorogato il termine per l'emanazione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MISASI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici

FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali

LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle quote qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alla seconda premessa del Decreto:
si riportano le varie disposizioni della delega legislativa che sono a fondamento dell'emanazione del testo unico:
- art. 2 della legge 21 gennaio 1988 n. 12 (in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1988) relativa alla conversione del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, recante "Proposta dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia":
"1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.
2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
- art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale, n. 375 del 14 febbraio 1989), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative": "È differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12".
- art. 4 del decreto legge 30 giugno 1989, n. 245 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1989), relativo a proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 (in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1989):
"1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.
2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989".