stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-6-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

1. È differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12. (1)
2. È differito al 30 giugno 1989 il termine indicato nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli. (1)
3. È differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli.
Al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del medesimo articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Inquadramento del personale di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986".
((3))
4. La conferma in servizio di cui al comma 3 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché al personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitore del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986. A tale conferma provvede la regione.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il termine del 30 giugno 1989 previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 previsto dal comma 3 del presente articolo, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990.