stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 gennaio 1988, n. 12

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

note: Entrata in vigore della legge: 21/01/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-2-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.
((2))
2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

--------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "È differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12".