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LEGGE 11 aprile 1990, n. 73

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.

note: Entrata in vigore della legge: 11/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1997)
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Testo in vigore dal: 31-7-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                              (Amnistia) 
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia: 
 a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero  una  pena
pecunaria, sola o congiunta a detta pena; 
 b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale  commessi
dal direttore  o  dal  vicedirettore  responsabile,  quando  e'  noto
l'autore della pubblicazione; 
 c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 
  1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e
337 (resistenza a un pubblico  ufficiale),  sempre  che  non  ricorra
taluna delle ipotesi previsti dall'articolo 339 del codice  penale  o
il fatto non abbia cagionato lesioni  personali  gravi  o  gravissime
ovvero la morte; 
  2) 588, comma secondo (rissa),  sempre  che  dal  fatto  non  siano
derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 
  3) 614,  comma  quarto  (violazione  di  domicilio),  limitatamente
all'ipotesi in cui il fatto e'  stato  commesso  con  violenza  sulle
cose; 
  4)  640,  comma  secondo  (truffa),  sempre  che  non  ricorra   la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n.  7,  del  codice
penale; ((2)) 
 d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2
e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo
delle armi), come modificata dalla legge 14  ottobre  1974,  n.  497,
quando ricorre l'attenuante di  cui  all'articolo  5  della  predetta
legge; 
 e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23  della  legge
18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative  della  disciplina  vigente
per il controllo delle armi,  delle  munizioni  e  degli  esplosivi),
quando concerne armi la cui detenzione  l'imputato  o  il  condannato
aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza; 
 f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo  22
gennaio  1948,  n.  66,  commesso  a  causa   e   in   occasione   di
manifestazioni sindacali o in  conseguenza  di  situazioni  di  gravi
disagi  dovuti  a  disfunzioni  di  pubblici  servizi  o  a  problemi
abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla
riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del
codice penale, fatta esclusione per  quella  prevista  da  numero  1,
nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del  codice  penale,
sempre che non ricorrano  altre  aggravanti  e  il  fatto  non  abbia
cagionato ad altri lesioni personali o la morte; 
 g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando  il
giudice ritiene che possa essere concesso il  perdono  giudiziale  ai
sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,  n.
835, come sostituito da  ultimo  dall'articolo  112  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei  commi
terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale; 
 h) per i reati relativi a  violazioni  delle  norme  concernenti  il
monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi
di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e  all'acquisto
e alla detenzione di quantitativi di detti  prodotti  destinati  alla
vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente; 
 i)  per  i  reati  di  cui  al  secondo  capoverso  dell'articolo  9
dell'Allegato C al  regio  decreto-legge  16  gennaio  1936,  n.  54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed
all'articolo 20 del  testo  unico  delle  disposizioni  di  carattere
legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e  dell'energia
elettrica  approvato  con  decreto  ministeriale  8  luglio  1924,  e
successive  modificazioni,  limitatamente  all'evasione  dell'imposta
erariale sull'energia elettrica. 
2. A  seguito  dell'applicazione  dell'amnstia  ad  uno  dei  delitti
previsti dall'articolo 8  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772,
l'imputato  o  il  condannato  e'  esonerato  dalla  prestazione  del
servizio di leva. 
3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
 La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272  (in
G.U. 1a s.s. 30/7/1997, n.31) ha dichiarato  ai  sensi  dell'art.  27
della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990,  n.
73 (Delega al Presidente  della  Repubblica  per  la  concessione  di
amnistia),  nella  parte  in   cui   non   prevede   la   concessione
dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e
punito dall'art. 234, secondo comma, del codice  penale  militare  di
pace, sempre che  non  ricorra  la  circostanza  aggravante  prevista
dall'art. 61, n. 7, del codice penale.