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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal: 7-3-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni,  per  tutti  i
comparti   di   contrattazione   collettiva   del  pubblico  impiego,
risultanti    dalla     disciplina     prevista     dagli     accordi
intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge quadro
sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986,  n.  68,  che  ha  istituito  il  comparto  di   contrattazione
collettiva per il personale dei Ministeri, ai sensi dell'art. 5 della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.
268, 23 agosto 1981, n. 508, 9 giugno 1981, n.  310, 25 giugno  1983,
n. 344, 31 maggio 1984, n. 531, 8 maggio 1987, n. 266, e 17 settembre
1987, n. 494;
  Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28
ottobre 1988, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre    1988,    concernente    il   requisito   della   maggiore
rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29  marzo
1983,  n.  93,  alle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali per
partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
  Visto  il  decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27
aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2  maggio
1989,  che  ha  designato  i  componenti  delle delegazioni trattanti
l'accordo sindacale per il personale del comparto ministeri;
  Viste  le  leggi  11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541,
recanti  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 6  ottobre  1989,  con  la  quale  respinte  o  ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative  -
e'   stata   autorizzata,   previa   verifica   delle  compatibilita'
finanziarie,  la  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  per   il
triennio  1988-1990 riguardante il personale del comparto "Ministeri"
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, definita in data 26 settembre 1989 fra la delegazione di
parte pubblica, composta come previsto dall'art. 2 del citato decreto
del  Ministro  per  la  funzione  pubblica in data 27 aprile 1989, le
organizzazioni  sindacali   nazionali   di   categoria   maggiormente
rappresentative   nel   comparto   CGIL/Funzione  pubblica/Ministeri,
CISL/Funzione  pubblica/FILS,   UIL/statali,   CONFSAL/UNSA,   Unione
nazionale  segretari  comunali  e  provinciali  e  le  confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL,  CISL,
UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 novembre 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 1990, ai sensi dell'art. 6  della  legge  29
marzo  1983,  n.  93,  concernente  l'approvazione  della  ipotesi di
accordo  sottoscritta  in  data  26  settembre  1989   dalle   stesse
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali trattanti in precedenza
indicate,  nonche'  il  recepimento  e   l'emanazione   delle   norme
risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo sindacale per il
personale del comparto Ministeri di cui all'art. 2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, per il triennio
1988-1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
  1.  Il presente regolamento si applica al personale di cui all'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
  2.  Il  presente  regolamento  si  riferisce  al periodo 1› gennaio
1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1›  luglio
1988,  fatte  salve  le diverse decorrenze espressamente previste nei
successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubbblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93
          (Legge quadro sul pubblico impiego), con  le  modifiche  di
          cui  alla  legge 8 agosto 1985, n. 426, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  196 del  21  agosto  1985.  Si
          trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge:
             "Art.  12  (Accordi  sindacali  intercompartimentali). -
          Fermo restando quanto disposto dal precedente  art.  2,  al
          fine  di  pervenire  alla  omogeneizzazione delle posizioni
          giuridiche dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti specifiche materie  concordate  tra  le  parti  in
          particolare:  le  aspettative,  i congedi e i permessi, ivi
          compresi quelli per malattia e  maternita',  le  ferie,  il
          regime  retributivo  di attivita' per qualifiche funzionali
          uguali o assimilate, i criteri per  i  trasferimenti  e  la
          mobilita',  i  trattamenti  di  missione e di trasferimento
          nonche'  i  criteri  per  la   eventuale   concessione   di
          particolari      trattamenti     economici     integrativi,
          rigorosamente collegati a specifici requisiti  e  contenuti
          delle prestazioni di lavoro.
             La  delegazione  della  pubblica  amministrazione per la
          contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e'
          composta  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede,   dal  Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per
          ogni   regione   designato   dalle   stesse,   da    cinque
          rappresentanti    delle   associazioni   di   enti   locali
          territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
          non  economici  designati secondo quanto disposto dall'art.
          7.
             La   delegazione   delle   organizzazioni  sindacali  e'
          composta da  tre  rappresentanti  per  ogni  confederazione
          maggiormente rappresentativa su base nazionale.
             Si   applicano   le  regole  procedimentali  di  cui  al
          precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei  precedenti
          articoli 8 e 10".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  del D.P.R. n.
          68/1986 concernente la determinazione  e  composizione  dei
          comparti  di  contrattazione  collettiva  di cui all'art. 5
          della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo  1983,  n.
          93:
             "Art.   2   (Comparto   del   personale  dipendente  dai
          Ministeri). - 1. Il comparto di  contrattazione  collettiva
          del personale dipendente dai Ministeri comprende:
              il  personale  di cui al titolo I della legge 11 luglio
          1980, n.  312,  salvo  quello  previsto  espressamente  nei
          successivi articoli del presente decreto;
              il  personale in servizio nella provincia di Bolzano di
          cui agli articoli 7 e 8 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
              il  personale direttivo amministrativo di cui al quarto
          comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
             2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
              dal   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede;
              dal Ministro del tesoro;
              dal   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica;
              dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
             4.    La   delegazione   sindacale   e'   composta   dai
          rappresentanti:
              delle  organizzazioni  sindacali nazionali di categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo;
              delle     confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale".
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge
          n. 93/1983:
             "Art.   5  (Comparti).  -  I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati  in  un  numero   limitato   di   comparti   di
          contrattazione   collettiva.   Per   ciascun   comparto  le
          delegazioni di cui agli articoli seguenti  provvedono  alla
          stipulazione  di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
          successivo articolo 12.
             La   determinazione   del   numero  dei  comparti  e  la
          composizione degli stessi sono effettuate con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  a  seguito  di delibera del
          Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri sulla base degli accordi dallo
          stesso   definiti   con   le    confederazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, sentite
          le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
             Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei
          comparti  sono  disposte  con  il   medesimo   procedimento
          previsto nel comma precedente.
             Il  comparto  comprende,  nel  rispetto  delle autonomie
          costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu'  settori
          della pubblica amministrazione omogenei o affini".
             -  La  legge  n.  312/1980 concernente il "Nuovo assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello  Stato",  e'  stata  pubblicata  nel supplemento alla
          Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980.
             -  Il  D.P.R.  n.  268/1976,  recante  "Disposizioni sul
          trattamento economico dei  dipendenti  dei  Ministeri",  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 19
          maggio 1976.
            -   Il   D.P.R.  n.  508/1981,  concernente  l'attuazione
          dell'accordo contrattuale triennale relativo  ai  segretari
          comunali e provinciali, e' stato pubbblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 251 del 12 settembre 1981.
            - Il D.P.R. n. 310/1981, concernente la corresponsione di
          miglioramenti economici  al  personale  statale,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 167 del 19 giugno
          1981.
             - Il D.P.R. n. 344/1983, recante "Norme risultanti dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo  del  29   aprile   1983
          concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie",
          e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983.
             -  Il  D.P.R.  n. 531/1984, contenente "Norme risultanti
          dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del  23
          febbraio  1984  concernente i segretari comunali", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 1› settembre
          1984.
             - Il D.P.R. n. 266/1987, recante "Norme risultanti dalla
          disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987  concernente
          il  comparto  del  personale  dipendente dai Ministeri", e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987.
            -  Il  D.P.R.  n. 494/1987, concernente "Norme risultanti
          dagli accordi contrattuali definiti con  le  organizzazioni
          sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei
          Ministeri, degli enti pubblici non  economici,  degli  enti
          locali,  delle  aziende e delle amministrazioni dello Stato
          ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e
          della   scuola",   e'   stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  286  del  7  dicembre
          1987.
             -  Il  comma  1, lettera e), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed  i  rapporti
          di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in base agli accordi
          sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce  che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la
          funzione pubblica 27  aprile  1989  e'  riportato  in  nota
          all'art. 2.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6 della legge n.
          93/1983:
             "Art.  6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
          -   Per   gli   accordi   riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
             La  delegazione  e' integrata dai Ministri competenti in
          relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
             I  Ministri,  anche  in  ordine  alle disposizioni degli
          articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in  base
          alle norme vigenti.
             La  delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti
          delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative   per   ogni   singolo   comparto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
             Le  delegazioni,  che iniziano le trattative almeno otto
          mesi prima della scadenza dei precedenti accordi,  debbbono
          formulare   una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro  mesi
          dall'inizio delle trattative.
             Nel  corso  delle  trattative la delegazione governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri.
             Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di
          accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative
          possono   trasmettere   al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e ai Ministri che  compongono  la  delegazione  le
          loro osservazioni.
             Il  Consiglio  dei  Ministri, entro il termine di trenta
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in
          caso di determinazione negativa le parti  devono  formulare
          entro  il  termine  di sessanta giorni una nuova ipotesi di
          accordo, sulla quale delibera nuovamente il  Consiglio  dei
          Ministri.
             Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
          dell'accordo, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          previa  delibera  del Consiglio dei Ministri, sono recepite
          ed emanate le norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 68/1986 e' riportato
          in nota alle premesse.