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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332

Misure fiscali urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 (in G.U. 29/11/1989, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal: 30-11-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  fiscali  urgenti  in  tema  di  imposta  comunale   per
l'esercizio di imprese, di arti e professioni nonche' sulle  aliquote
e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecuniarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 29 settembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 1 (Presupposto, soggetti  attivi  e  passivi  e  commisurazione
dell'imposta). - 1. Fino all'anno antecendente  a  quello  dal  quale
avranno effetto i decreti legislativi per la  revisione  del  sistema
impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio
di imprese, di arti  e  di  professioni,  come  inteso  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, e' soggetto  ad  imposta  comunale.
L'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e'  soggetto  ad  imposta
limitatamente  all'attivita'  di  commercializzazione   di   prodotti
agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta  al  di
fuori del fondo. 
2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di  ogni
tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se  non
riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di  persone  o
beni  che  esercitano  sul  territorio  dello  Stato   le   attivita'
imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1. 
3. L'imposta  e'  dovuta  per  anni  solari,  a  ciascuno  dei  quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e'  dovuta
per l'intero anno con riferimento alla situazione esitente  al  primo
gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero  di  partita  IVA  al
primo gennaio comporta la presunzione  di  esercizio  dell'attivita',
salva la possibilita'  per  il  soggetto  passivo  di  fornire  prova
contraria. 
4.  L'imposta  e'  determinata  separatamente  per   ciascun   comune
nell'ambito  del  cui  territorio  sono  ubicati   gli   insediamenti
produttivi. E' considerato insediamento produttivo il  locale  ovvero
l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente  che  come
supporto necessario, per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali,
artistiche e professionali, con riferimento al  soggetto  che  ha  la
disponibilita' dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso ((
effettiva)). Per le imprese,  arti  e  professioni  esercitate  senza
utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando  soltanto  le
superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se  le  stesse
fossero svolte in un  insediamento  produttivo  di  venticinqe  metri
quadrati  ubicato  nel  comune  di  domicilio  fiscale  del  soggetto
passivo. 
5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta e' dovuta  a  ciascun
comune sul cui territorio sono ubicati  gli  insediamenti  produttivi
nella misura di base  indicata  nell'allegata  tabella,  variante  in
funzione della classe di superficie e del  settore  di  attivita'  di
appartenenza  individuati,  rispettivamente,  con  riferimento   alla
superficie  dell'insediamento  produttivo  ed  all'impresa,  arte   e
professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo  insiste
sul territorio di  piu'  comuni  la  sua  superficie  e'  fra  questi
ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo
di piu' insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune  le  loro
superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo  esercita  piu'
imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero  nell'unico
insediamento, si assume come esercitata in  essi  l'impresa,  arte  o
professione  collocata  nel  settore  di  attivita'  a  piu'  elevata
imposizione. 
6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del
comma  4  e'  calcolata  nel  modo  seguente:  per   intero,   quella
strutturata come locale od area attrezzata coperta;  in  ragione  del
dieci per cento, quella strutturata come  area  attrezzata  scoperta.
Dal computo della superficie sono esclusi: 
a) i  locali  e  le  aree  direttamente   utilizzati:   1)   per   la
   distribuzione ed erogazione  di  energia  elettrica,  gas,  acqua,
   calore, servizi di telecomunicazione e radio televisivi, di  altri
   servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge
   23 giugno 1927, n. 1110, ed al  regio  decreto-legge  7  settembre
   1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; 3) per
   parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4)  come  stazione
   del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;
   b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attivita'  portuali,
   aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono
   in corso lavori edili  muniti  di  concessione  od  autorizzazione
   comunale; 
3) per la estrazione  di  materiali  da  miniere,  cave,  torbiere  e
   foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade  ferrate  e
   autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali. 
7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo  albo
la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati e'
calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento. 
8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5  e'  ridotta  del
cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e  professioni
non e' superiore a dodici milioni di lire; e' aumentata del cento per
cento se detto reddito e' superiore a cinquanta milioni di  lire.  Il
comune puo' aumentare il limite di dodici  milioni  fino  a  diciotto
milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare  il  limite  di
cinquanta milioni fino a  settanta  milioni  ovvero  ridurlo  fino  a
trenta  milioni.  Detta  facolta'  puo'   essere   esercitata   anche
limitatamente ad uno o piu' settori di attivita' di cui  all'allegata
tabella, purche' uniformemente per tutte le  attivita'  comprese  nel
settore o nei settori prescelti e per tutte  le  relative  classi  di
superficie. 
9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o  il  reddito
di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote  imputate  ai
collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo
di imposta antecedente a quello per  il  quale  e'  dovuta  l'imposta
comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di piu' imprese,
arti e professioni si procede al loro cumulo. In  mancanza  di  detto
reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. 
Resta  salvo  quanto  disposto  nell'articolo   4   in   materia   di
accertamento. 
10. Non sono soggetti all'imposta: 
a) lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita'
   sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od  associazioni
   anche se con personalita' giuridica; 
b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle  province  e
   dei comuni, anche se con personalita' giuridica; 
c) gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle  societa'   e   le
   associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche  se
   non residenti nel  territorio  dello  Stato,  che  non  hanno  per
   oggetto  esclusivo   o   principale   l'esercizio   di   attivita'
   commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle  imposte
   sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
   22 dicembre 1986, n. 917. 
11. L'imposta e' ridotta di un quarto  per  le  imprese  a  carattere
stagionale che normalmente si  esercitano  nel  corso  dell'anno  per
periodi complessivamente non superiori a sei mesi.".