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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1989)
Testo in vigore dal:  22-7-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha disposto che vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de 23 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ammissione in istituto). - Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.
Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione.
La persona che fa ingresso in istituto perché imputata viene sottoposta all'isolamento, preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura o in altro separato provvedimento.
In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto dall'autorità giudiziaria.
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.
Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale penitenziario nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, è stato già modificato con D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 805, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 806 e con D.P.R. 10 luglio 1985, n. 421.
Il D.P.R. qui pubblicato reca modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 431/1976 in esecuzione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'ordinamento penitenziario.
Nel testo del D.P.R. di cui sopra, ogni rinvio a disposizioni "della legge", senza ulteriori citazioni, è riferito alla legge n. 354/1975 e sue successive modificazioni.