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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1989)
Testo in vigore dal: 22-7-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 32 della  legge  10  ottobre  1986,  n.  663,  che  ha
disposto  che  vengono   apportate   le   necessarie   modifiche   ed
integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975,
n. 354, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
aprile 1976, n. 431; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione de 23 marzo 1989; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29  aprile
1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 22 (Ammissione in istituto). - Le  direzioni  degli  istituti
penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4  del
regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che  si  costituiscono
dichiarando che cio' fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da
cui consegue la privazione dello stato di liberta'. 
  Quando viene ricevuta una persona, che non puo'  essere  trattenuta
perche' deve essere sottoposta  a  misura  privativa  della  liberta'
diversa da quella alla cui esecuzione  l'istituto  e'  destinato,  la
direzione   provvede   ad   informare   il   Ministero,    ai    fini
dell'assegnazione. 
  La persona che fa  ingresso  in  istituto  perche'  imputata  viene
sottoposta all'isolamento, preveduto dal n.  3)  dell'art.  33  della
legge, soltanto se l'autorita'  giudiziaria  abbia  disposto  in  tal
senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura  o
in altro separato provvedimento. 
  In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato  di  reato,
la prescritta informazione all'autorita' giudiziaria competente  deve
essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della  introduzione
del detenuto nell'istituto,  al  fine  di  consentire  la  tempestiva
emanazione    dell'eventuale    provvedimento    di    sottoposizione
all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo  provvede
il direttore nel caso  di  presentazione  spontanea  in  istituto  di
persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di
cattura o di arresto dall'autorita' giudiziaria. 
  Il   provvedimento   dell'autorita'   giudiziaria    che    dispone
l'isolamento deve precisare  le  modalita',  i  limiti  e  la  durata
dell'isolamento medesimo. 
  Durante l'isolamento giudiziario, possono  avere  contatti  con  il
detenuto isolato, con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  dal
Ministero di grazia e giustizia, il personale  penitenziario  nonche'
gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al  personale
dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore
dell'istituto". 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Il  D.P.R.  29  aprile  1976,  n.  431,  e'  stato  gia'
          modificato con D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, con D.P.R. 29
          ottobre  1984, n. 805, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 806 e
          con D.P.R. 10 luglio 1985, n.  421.
             Il  D.P.R.  qui pubblicato reca modifiche e integrazioni
          al D.P.R.  n. 431/1976 in esecuzione della legge 10 ottobre
          1986, n. 663, di modifica dell'ordinamento penitenziario.
             Nel  testo  del  D.P.R.  di  cui  sopra,  ogni  rinvio a
          disposizioni "della legge", senza ulteriori  citazioni,  e'
          riferito   alla   legge   n.   354/1975  e  sue  successive
          modificazioni.