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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1985, n. 421

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

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Testo in vigore dal:  4-9-1985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento".
NOTE

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", come risultante a seguito della aggiunta dell'ultimo comma, operata dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 34. (Regolamento interno). - L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche al fine di realizzare la differenziazione degli istituti.
Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto preveduto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 38, 62 e 69 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
1) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
2) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;
3) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;
4) gli orari di permanenza nei locali comuni;
5) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
6) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;
7) le affissioni consentite e le relative modalità;
8) i giochi consentiti.
Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.
Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione preveduta dal secondo comma dell'art. 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge e del primo comma del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento".
- L'art. 16, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", dispone:
"Art. 16. (Regolamento dell'istituto). - In ciascuno istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80".