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DECRETO-LEGGE 2 giugno 1989, n. 212

Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/06/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267 (in G.U. 02/08/1989, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal:  3-6-1989 al: 2-8-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per l'esecuzione dei versamenti di imposta, anche a titolo di acconto, effettuati entro la predetta data;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione degli effetti del disposto dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 maggio 1989 nonché nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine è scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi successivamente alle predette scadenze ma entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti.
Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.