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DECRETO-LEGGE 2 giugno 1989, n. 212

Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/06/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267 (in G.U. 02/08/1989, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal: 3-6-1989
al: 2-8-1989
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   disporre
l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi  presentate
tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per l'esecuzione dei versamenti
di imposta, anche a titolo di acconto, effettuati entro  la  predetta
data; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prevedere  la
sospensione degli effetti del disposto dell'articolo 26, comma 8, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 giugno 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Nei confronti dei  soggetti  per  i  quali  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto il 30 maggio
1989 nonche' nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine
e' scaduto il  31  maggio  1989,  che  presentino  la  dichiarazione,
versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto,  il  versamento
della   prima   rata   dell'acconto   delle   imposte   sui   redditi
successivamente alle predette scadenze ma entro il 5 giugno 1989, non
si applicano la pena pecuniaria e  la  soprattassa  previste  per  la
tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti. 
Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
all'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.