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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  2-3-1989
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Art. 7

1.
(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154 ))
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2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1 gennaio 1988.
3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.
4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.
5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:
"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute le prime partecipazioni acquisite in data più recente;".
6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "né delle plusvalenze" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:
"5. Le perdite della società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto el Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10.
9. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.
11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.
12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.
Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.