stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 202

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonchè in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/05/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 (in G.U. 29/07/1989, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-7-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  modificare
l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, di  confermare
le agevolazioni tributarie per i  comuni  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche dei  mesi  di  luglio  ed  agosto
1987,  di  prorogare  il  termine  per  gli   adempimenti   ai   fini
dell'imposta sul valore aggiunto a  carico  di  taluni  enti  locali,
nonche' di modificare l'aliquota  dell'imposta  di  consumo  sul  gas
metano usato come combustibile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella  misura
del  18  per  cento  e'  elevata  al  19  per  cento.  Agli   effetti
dell'articolo 27, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre   1972,   n.   633,   la   quota   imponibile
corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il
corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95  per
cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119  e
moltiplicando il  quoziente  per  100.  L'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni  degli
organismi utili (insetti e  acari  utili)  per  la  realizzazione  di
tecniche di lotta biologica in agricoltura, e' determinata nel 4  per
cento. 
  ((1-bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma  2-  bis
dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e'  differito
al 1°  gennaio  1990.  Dal  1°  gennaio  1989  al  31  dicembre  1989
continuano ad applicarsi le disposizioni  previste  dall'articolo  5,
commi 1- bis e 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.  791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46.
All'onere   conseguente   alle   minori   entrate   derivanti   dalle
disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato  in
lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti  dal  decreto-legge  29  maggio  1989,  n.
200)). 
  2. Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi
lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,  sono
cosi' modificate: 
    a) sigarette 56,28 per cento; 
    b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento; 
    c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento; 
    d) tabacco da fumo 55,28 per cento; 
    e) tabacco da masticare 26,28 per cento; 
    f) tabacco da fiuto 26,28 per cento. 
  3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va
interpretato nel senso che uso  domestico  in  qualunque  fase  della
commercializzazione  si  ha  ogni  qualvolta  vi  sia   cessione   ed
importazione  di  gas  petroliferi  liquefatti  destinati  ad  essere
commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi. 
  ((3-bis. Tutti gli ausili  e  le  protesi  relativi  a  menomazioni
funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate
da cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie,  di  cui  alla
legge 9 aprile 1986, n. 97. 
  3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e  fino  al  31  dicembre  1990
l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sulle  calzature  e'
determinata nella misura del 9 per cento. 
  3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 3- ter, valutato in lire  250  miliardi,
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori  entrate
derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200)).