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DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 202

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonchè in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/05/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 (in G.U. 29/07/1989, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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Testo in vigore dal:  30-7-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, di prorogare il termine per gli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a carico di taluni enti locali, nonché di modificare l'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento.
((1-bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2- bis dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990. Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1- bis e 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200))
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2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:
a) sigarette 56,28 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.
3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.
((3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.
3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento.
3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3- ter, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200))
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