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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  30-11-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 38

1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 1, si applica a partire dal 1> gennaio 1988.
2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384))
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2-bis. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1 agosto 1989. (3)
3. A partire dal 1 gennaio 1989 l'indice del costo della vita, valevole ai fini dell'adeguamento automatico delle retribuzioni, viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 34, determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5 per cento.


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è differito al 1° gennaio 1990".