stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1989, n. 127

Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-4-1989
                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                       PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico
impiego;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n.  13,  recante   norme   risultanti   dalla   disciplina   prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.  93, relativo  al
triennio 1985-1987;
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge
finanziaria 1988);
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in
materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7, comma 6,  che
prevede la determinazione, mediante apposito decreto, delle modalita'
di accertamento del possesso e l'individuazione dei  criteri  oggetto
di  valutazione dei requisiti culturali e professionali dei candidati
al reclutamento di personale a tempo determinato;
  Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1.  In  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della
legge 29 dicembre 1988,  n.  554,  le  amministrazioni  civili  dello
Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed
enti  pubblici  istituzionali  e  territoriali   costituiscono,   con
provvedimenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  e  secondo  le
modalita' stabilite con il presente decreto,  rapporti  di  lavoro  a
tempo  determinato,  pieno  o  parziale,  per qualifiche, categorie o
profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non  superiori
alla  settima,  di  durata  non superiore ad un anno, prorogabile per
eccezionali esigenze a due anni.
  2.  La  costituzione  dei  rapporti  di lavoro e' consentita per la
realizzazione  di  programmi  di  intervento  nei  settori   indicati
dall'art.  7,  comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonche'
in  altri  settori  attinenti  a  servizi   di   interesse   generale
individuati,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su motivata proposta dell'amministrazione  o  dell'ente  interessato,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
  3.  Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni
riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i  quali
e' prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello
della   scuola   dell'obbligo   e   dell'eventuale   professionalita'
richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
  4. Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70,  situati  nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa
del presente decreto e' applicata  nel  rispetto  delle  disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
  Il  testo  dell'art.  7,  comma  6,  della  legge n. 554/1988 e' il
seguente:  "Le  amministrazioni  indicate   nel   comma   1   possono
costituire,  con  provvedimenti  previsti dai rispettivi ordinamenti,
rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili
professionali  ascritti  a  qualifiche  funzionali non superiori alla
settima e di  durata  non  superiore  ad  un  anno,  prorogabile  per
eccezionali  esigenze  a due, per la realizzazione, nell'ambito delle
previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla  legge  29
marzo  1983,  n.  93  (Legge-quadro sul pubblico impiego, n.d.r.), di
specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori
della  lotta  all'evasione  fiscale  e  contributiva, dell'erogazione
delle pensioni, del  catasto,  della  tutela  dei  beni  culturali  e
ambientali,  dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del
suolo e del patrimonio  idrico,  boschivo  e  florofaunistico,  della
difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di
assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi  di
prevenzione  e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i
progetti  di  formazione-lavoro,  nonche'  per   ulteriori   esigenze
concernenti  settori  da  individuare  con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per la costituzione  dei  predetti  rapporti,
limitatamente  al  personale dei profili professionali che richiedano
il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione  le
disposizioni  previste  dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
settembre  1987,  n.  392, e successive modificazioni e integrazioni.
Per il restante personale si provvede garantendo la  pubblicita'  del
reclutamento  tramite  apposito  avviso, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste
e   dei   requisiti   culturali  e  professionali  necessari  per  il
raggiungimento  degli   obiettivi   prefissati.   Le   modalita'   di
accertamento  del  possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri
oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del  tesoro,  sentito  il  parere
delle    competenti   commissioni   parlamentari   e   quello   delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale".
             Il  testo  dell'art.  16  della  legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato  dall'art.  4,  commi  4- bis e 4-quinquies, del
          D.L. n. 86/1988, richiamato  nell'articolo  soprariportato,
          e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).
          1.  Le  amministrazioni  dello  Stato  anche ad ordinamento
          autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici  a  carattere
          nazionale  e  quelli  che  svolgono attivita' in una o piu'
          regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
          effettuano  le  assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
          livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
          il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
          dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli
          iscritti  nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle di
          mobilita' che  abbiano  la  professionalita'  eventualmente
          richiesta  e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
          impiego. Essi sono  avviati  numericamente  alla  selezione
          secondo  l'ordine  delle graduatorie risultante dalle liste
          delle circoscrizioni territorialmente competenti.
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  Corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  comma  4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche' il potenziamento del sistema
          informatico del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale)  prevede  che:  "L'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987,  n.  56,  trova  applicazione  anche  nei   casi   di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporane   di   personale   presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dell'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
             Il  D.P.C.M. n. 392/1987, richiamato anch'esso nel comma
          6  dell'art.  7  della  legge  n.  554/1988   surriportato,
          contiene   modalita'   e  criteri  per  l'avviamento  e  la
          selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della  legge
          n.  56/1987  recante  norme sull'organizzazione del mercato
          del lavoro.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'art.  7, comma 6, della legge n.
          554/1988 si veda la precedente nota.
             -   Il  D.P.C.M.  27  dicembre  1988  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  306  del  31
          dicembre  1988)  disciplina l'avviamento e la selezione dei
          lavoratori iscritti nelle liste  di  collocamento  ai  fini
          dell'assunzione della pubblica amministrazione.
             -   La   legge  n.  70/1975  concerne  disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente.
             -  Il  D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello
          statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  in
          materia  di  proporzionale  negli uffici statali siti nella
          provincia di Bolzano e di conoscenza delle due  lingue  nel
          pubblico impiego.