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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1989, n. 127

Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  15-4-1989

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7, comma 6, che prevede la determinazione, mediante apposito decreto, delle modalità di accertamento del possesso e l'individuazione dei criteri oggetto di valutazione dei requisiti culturali e professionali dei candidati al reclutamento di personale a tempo determinato;
Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito

il parere del Consiglio di Stato; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il presente decreto, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.
2. La costituzione dei rapporti di lavoro è consentita per la realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché in altri settori attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
3. Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e dell'eventuale professionalità richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
4. Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, situati nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto è applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 è il seguente: "Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego, n.d.r.), di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.
Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. n. 86/1988, richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).
1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporane di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
Il D.P.C.M. n. 392/1987, richiamato anch'esso nel comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 surriportato, contiene modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 si veda la precedente nota.
- Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988) disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione della pubblica amministrazione.
- La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
- Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.