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LEGGE 15 febbraio 1989, n. 51

Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.

note: Entrata in vigore della legge: 4-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1996)
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Testo in vigore dal:  4-3-1989 al: 25-10-1996
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 221/1988 reca provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
La tabella allegata alla citata legge n. 221/1988 è la seguente:
"TABELLA (prevista dall'articolo 1, comma 1) Percentuali dell'indennità di cui alla legge 19 febbraio
1981, n. 27, spettanti al personale dirigente e qualifiche equiparate del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché a quello previsto dalla legge 1› agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862:
Qualifiche - Livelli Percentuale --- ---
Dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ruolo ad esaurimento . . . . . . . . . . . . . . . 85".
Il testo del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge n. 221/1988, in cui è previsto il decreto, è il seguente:
"1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1› agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all'art. 1 è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni".
- Il D.M. 18 luglio 1988 ha fissato la misura dell'indennità giudiziaria per il personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1› agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862. L'art. 1 di detto decreto così recita:
"Art. 1. - L'indennita di cui all'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fissata secondo le seguenti percentuali con riferimento all'indennità stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura vigente al 1› gennaio 1988:
IX livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
VIII livello . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
VII livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70%
VI livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
V livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
IV livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
III livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
II livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%".