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LEGGE 15 febbraio 1989, n. 51

Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali.

note: Entrata in vigore della legge: 4-3-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1996)
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Testo in vigore dal:  26-10-1996
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.
((1))
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ------------------------------------------------------- --------------- AGGIORNAMENTO (2)

La L. 10 ottobre 1996, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contingente di personale civile del Ministero della difesa di IV e V qualifica funzionale assegnato presso gli uffici giudiziari

della giustizia militare di cui all'articolo 1, comma 1, della legge

15 febbraio 1989, n. 51, già determinato in 129 unità, è rideterminato in 173 unità".