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LEGGE 10 ottobre 1996, n. 525

Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  26-10-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Alle indennità previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1 gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennità di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennità di amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennità previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
4. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999.
5. Sulle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, recante: "Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie":
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal D.P.C.M. 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. L'indennità è comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, recante: "Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali":
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiiari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.
2. Per il personale dirigente e qualifiche equiparate, le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle risultanti dalla tabella allegata alla legge 22 giugno 1988, n. 221.
3. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali le misure del beneficio di cui al comma 1 sono pari a quelle stabilite, per le corrispondenti qualifiche funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988, n. 221.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 63.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: 'Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature specialì".
- Il testo dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), è il seguente:
"Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art. 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039".
- Il testo dell'art. 49 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:
"Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri".