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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1988, n. 519

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1991)
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Testo in vigore dal:  24-12-1988 al: 15-8-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, recante norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria;
Udito il parere del Garante dell'attuazione della predetta legge n. 416 del 1981;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le funzioni attribuite dalla legge al Garante sono esplicate attraverso uffici, così articolati:
Ufficio I - Affari generali, amministrazione, personale e coordinamento;
Ufficio II - Rapporti con il Parlamento nonché con gli altri organi costituzionali e con gli enti ed organismi operanti nel settore dell'informazione;
Ufficio III - Vigilanza sul Registro nazionale della stampa ed adempimenti connessi;
Ufficio IV - Esame, ai fini delle informazioni dovute al Parlamento, degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia pubblicitaria nonché di quelli sulle provvidenze ed agevolazioni per l'editoria;
Ufficio V - Accertamenti sulle concentrazioni editoriali, proposizioni di azioni giudiziarie;
Ufficio VI - Studi e documentazione legislativa, anche con riferimento all'attività delle organizzazioni comunitarie avente ad oggetto editoria e informazione;
Ufficio VII - Raccolta ed elaborazione elettronica dei dati sull'editoria.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:
L'art. 8 della legge n. 416/1981 dispone quanto segue:
"Art. 8 (Garante dell'attuazione della legge). - Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.
Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.
Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.
Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive.
All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.
Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un'unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti.
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.
Nei casi in cui lo ritenga opportuno il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti".