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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1988, n. 519

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1991)
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Testo in vigore dal: 24-12-1988
al: 15-8-1991
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto  l'art.  8  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre  1981,
n. 1058, recante norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento
e la disciplina delle spese dell'Ufficio del Garante  dell'attuazione
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria; 
  Udito il parere del Garante dell'attuazione della predetta legge n.
416 del 1981; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Le funzioni attribuite dalla legge  al  Garante  sono  esplicate
attraverso uffici, cosi' articolati: 
   Ufficio  I  -  Affari  generali,  amministrazione,   personale   e
coordinamento; 
   Ufficio II - Rapporti con il  Parlamento  nonche'  con  gli  altri
organi costituzionali e  con  gli  enti  ed  organismi  operanti  nel
settore dell'informazione; 
   Ufficio III - Vigilanza sul Registro  nazionale  della  stampa  ed
adempimenti connessi; 
   Ufficio  IV  -  Esame,  ai  fini  delle  informazioni  dovute   al
Parlamento, degli  adempimenti  delle  pubbliche  amministrazioni  in
materia  pubblicitaria  nonche'  di  quelli  sulle   provvidenze   ed
agevolazioni per l'editoria; 
   Ufficio  V  -  Accertamenti   sulle   concentrazioni   editoriali,
proposizioni di azioni giudiziarie; 
   Ufficio  VI  -  Studi  e  documentazione  legislativa,  anche  con
riferimento all'attivita' delle organizzazioni comunitarie avente  ad
oggetto editoria e informazione; 
   Ufficio VII  -  Raccolta  ed  elaborazione  elettronica  dei  dati
sull'editoria. 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             L'art. 8 della legge n. 416/1981 dispone quanto segue:
             "Art. 8 (Garante dell'attuazione della legge). - Al fine
          di consentire la continuita' dell'azione di  vigilanza  del
          Parlamento   sull'attuazione   della   presente  legge,  e'
          istituito un organo di garanzia.
             Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta
          per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei
          deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  una  relazione
          semestrale  sullo  stato  dell'editoria,  alla   quale   e'
          allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei
          contributi erogati ai sensi della  presente  legge  nonche'
          dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce,
          sulle  materie  affidategli,  alle  competenti  commissioni
          permanenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto  secondo
          i  rispettivi  regolamenti  parlamentari; esercita le altre
          funzioni previste dalla presente legge.
             Il  Garante  e'  scelto, d'intesa fra i Presidenti della
          Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica,  tra
          coloro  che  abbiano  ricoperto  la carica di giudice della
          Corte  costituzionale,  ovvero  che  ricoprano  o   abbiano
          ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di
          cassazione o del Consiglio  di  Stato  o  della  Corte  dei
          conti.
             Il  Garante  dura  in  carica  un quinquennio e non puo'
          esercitare per la durata del suo mandato  alcuna  attivita'
          professionale  ne' essere amministratore di enti pubblici e
          privati ne' ricoprire cariche elettive.
          All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  Garante, se
          professore  universitario  di  ruolo,  viene  collocato  in
          aspettativa;  se  magistrato in attivita' di servizio viene
          collocato  fuori  ruolo.  Al  Garante  e'   assegnata   una
          retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte
          costituzionale.
             Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  un ufficio di
          segreteria   composto   di   personale   delle    pubbliche
          amministrazioni  collocato  fuori ruolo, il cui contingente
          e' determinato, su proposta del Garante  medesimo,  con  un
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             Le  spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
          poste a carico di un  fondo  stanziato  a  tale  scopo  nel
          bilancio dello Stato e iscritto con un'unico capitolo nello
          stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro.
          Il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  e' soggetto a
          controllo della Corte dei conti.
             Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento
          dell'ufficio  del  Garante,  nonche'   quelle   dirette   a
          disciplinare  la gestione delle spese, anche in deroga alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,  sono
          approvate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  del  Presidente del Consiglio, su parere conforme
          del Garante stesso.
             Nei  casi  in  cui  lo ritenga opportuno il Garante puo'
          avvalersi  dell'opera  di  consulenti  o  di  societa'   di
          consulenti".