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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  1-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

(Garante dell'attuazione della legge)


Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.
Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulla materia affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.
((16))

COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1990, N. 223.
COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1990, N. 223.
Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale. (9)
Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. (9)
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti. (9)
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso. (9)
Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 6 agosto 1990, n. 223 ha disposto (con l'art. 6, comma 11) che "il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416".
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 1 comma 22) che "con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo", è abrogato "il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416".