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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/01/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68 (in G.U. 14/03/1988, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1988)
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Testo in vigore dal: 14-3-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata
dal  decreto-legge  23  aprile  1985,   n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  giugno  1985,  n.  298,  nonche'  dal
decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656,  convertito  dalla  legge  24
dicembre 1985, n. 780; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
ulteriori  modifiche  alla  normativa  sopracitata  in   materia   di
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze, del  tesoro,  per  i
beni culturali e ambientali e dell'ambiente; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine per la presentazione della domanda di  concessione  o
autorizzazione in sanatoria, di cui  all'articolo  35,  primo  comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987,
con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo  di
oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986  al
30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30  giugno
1987. 
  2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' abrogato. 
  3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui  all'articolo  52,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al
31  dicembre  1986  dal  decreto-legge  20  novembre  1985,  n.  656,
convertito dalla legge 24 dicembre 1985,  n.  780,  e'  ulteriormente
prorogato al ((30 giugno 1989)). Fino a  tale  data  non  si  applica
l'ammenda elevata a L. 250.000  di  cui  al  regio  decreto-legge  13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.