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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/01/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68 (in G.U. 14/03/1988, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1988)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al
((30 giugno 1989))
. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.