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LEGGE 29 dicembre 1987, n. 545

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

note: Entrata in vigore della legge: 08/01/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-1-1988 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.
3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge n. 227 del 1984 concerne il rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.
- La legge n. 457 del 1978 (Norme per l'edilizia residenziale) all'art. 59 così dispone:
"Art. 59 (Norme fiscali per gli interventi di recupero).
- Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'art. 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento ridotto al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.
Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art.
27".