LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 59.
           (Norme fiscali per gli interventi di recupero)

  Le  prestazioni  dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi per
oggetto  gli  interventi  previsti  dall'articolo  31  della presente
legge,  con  esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso
articolo,   sono  soggette  alla  imposta  sul  valore  aggiunto  con
l'aliquota  del  sei  per cento, ridotta al tre per cento qualora gli
interventi  siano  stati  effettuati  con il concorso o il contributo
dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.
  Le  stesse  aliquote  si  applicano  alle cessioni di fabbricati, o
porzioni  di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato
gli interventi di cui al primo comma.
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di
fuori delle zone di recupero di cui all'art. 27.((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 29 febbraio 1980, n. 31 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che   il   presente   articolo  deve  intendersi  nel  senso  che  le
disposizioni  in  esso  contenute  si  applicano  agli  interventi di
recupero,  definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui
alla  lettera  a)  di  quest'ultimo  articolo, anche se realizzati in
assenza  o all'esterno delle zone di recupero di cui allo articolo 27
della legge stessa.