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LEGGE 29 dicembre 1987, n. 545

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

note: Entrata in vigore della legge: 08/01/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-1-1988
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A completamento degli stanziamenti della legge 12  giugno  1984,
n. 227, e' assegnato alla regione Umbria un contributo  straordinario
di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45,
40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni  1987,  1988,  1989  e
1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della
Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire
115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si  applicano
le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i  comuni,
gli interventi di  cui  al  comma  1,  garantendo  continuita'  delle
realizzazioni; puo' avvalersi, se necessario tramite convenzioni  del
CNR e suoi istituti, nonche'  di  universita'  ed  enti  scientifici,
anche al fine  di  realizzare  sistemi  di  costante  monitoraggio  e
vigilanza; puo', altresi', delegare attivita' ai comuni  di  Todi  ed
Orvieto. 
  3. Gli organi tecnici e consultivi  delle  amministrazioni  statali
sono tenuti ad assicurare  collaborazione  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente legge. 
  4. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni
1987-1992 per  interventi,  di  competenza  del  Ministero  dei  beni
culturali  e  ambientali,  di  recupero,   restauro,   conservazione,
valorizzazione ed utilizzazione degli edifici,  nonche'  dei  beni  e
delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge  12  giugno
1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno
degli anni  dal  1987  al  1990,  sulla  base  di  un  programma  che
garantisca continuita' di realizzazioni e completamento  delle  opere
in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli  stanziamenti  relativi
ai  singoli  esercizi  finanziari   sono   quantificati   con   legge
finanziaria. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano inviariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note all'art. 1: 
            - La legge n. 227 del 1984  concerne  il  rifinanziamento
          della  legge  25  maggio  1978,  n.  230,  riguardante   il
          consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. 
            -  La  legge  n.  457  del  1978  (Norme  per  l'edilizia
          residenziale) all'art. 59 cosi' dispone: 
            "Art. 59 (Norme fiscali per gli interventi di  recupero).
          - Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto  aventi
          per oggetto gli  interventi  previsti  dall'art.  31  della
          presente legge,  con  esclusione  di  quelli  di  cui  alla
          lettera a) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta
          sul valore  aggiunto  con  l'aliquota  del  sei  per  cento
          ridotto al tre per cento qualora gli interventi siano stati
          effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di
          altri enti pubblici autorizzati per legge. 
            Le  stesse  aliquote  si  applicano  alle   cessioni   di
          fabbricati, o porzioni  di  essi,  poste  in  essere  dalle
          imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo
          comma. 
            Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano
          anche al di fuori delle zone di recupero  di  cui  all'art.
          27".