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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1987, n. 495

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1988)
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Testo in vigore dal: 10-12-1987
al: 7-2-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
l'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1980, n. 18, in materia di
assistenza    ai    sordomuti   e   mutilati   ed   invalidi   civili
ultrasessantacinquenni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere ad
una  interpretazione  autentica delle citate disposizioni di legge al
fine di assicurare ai minorati civili la prosecuzione dell'erogazione
di provvidenze economiche statali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri del tesoro, di
grazia  e  giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli
affari speciali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Gli  articoli  10  e  11  della legge 18 dicembre 1973, n. 854,
devono  intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi
civili,  anche  se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanza
presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei
65  anni  di eta', sono ammessi al godimento della pensione sociale a
carico  del  fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle
prestazioni  economiche  da  parte  del  Ministero  dell'interno alle
rispettive categorie di appartenenza.
  2.  L'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1980,  n.  18,  deve
intendersi   nel   senso  che  i  mutilati  ed  invalidi  civili  ivi
considerati  hanno diritto all'indennita' di accompagnamento anche se
l'accertamento  delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto
a  seguito  di  istanza  presentata dopo il compimento dei 65 anni di
eta'.