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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1987, n. 495

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1988)
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Testo in vigore dal:  10-12-1987 al: 7-2-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti e mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una interpretazione autentica delle citate disposizioni di legge al fine di assicurare ai minorati civili la prosecuzione dell'erogazione di provvidenze economiche statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di appartenenza.
2. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che i mutilati ed invalidi civili ivi considerati hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.