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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal: 12-7-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
348;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile
1987  (registrato  alla  Corte  dei  conti il 22 aprile 1987, atti di
Governo,  registro  n.  64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio
Paladin,  Ministro  senza  portafoglio, e' stato conferito l'incarico
per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,  concernente  la  determinazione  e  composizione dei comparti di
contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.   13,   contenente  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
  Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  30  aprile  1987,  con  la  quale, respinte o ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali  dissenzienti  o  che abbiano dichiarato di non partecipare
alla   trattativa,   e'  stata  autorizzata,  previa  verifica  delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per  il  triennio  1985-1987  riguardante  il  comparto del personale
dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale di cui all'art. 6 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,
comprensiva  dell'ipotesi  di accordo relativa all'area negoziale per
la  professionalita'  medica di cui ai commi 5 e 8 del citato art. 6,
raggiunta  in data 8 aprile 1987 fra la delegazione di parte pubblica
composta  come  previsto  dal  citato  art.  6  e  le  confederazioni
sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CISNAL,  CIDA, CISAL, CISAS, CONFEDIR,
CONFSAL,  USPPI  e  le  organizzazioni sindacali di categoria ad esse
aderenti   e   le   organizzazioni  sindacali  AUPI,  SNABI,  SINAFO,
CONFILL-SANITA',  CONFAIL-FAILEL,  CONSAL-SNAO, CASIL/SANITA' nonche'
le  organizzazioni  sindacali  CUMI/ANFUP,  ANAAO/SIMP,  ANPO, FIMED,
CIMO,  AAROI,  ANMDO, AIPAC, SUMI, SNVDEL, SNAMI, SNR; accordo cui ha
aderito,  in  data  14 aprile 1987, la organizzazione sindacale CILDI
(Confederazione  italiana  lavoratori  democratici  indipendenti) non
partecipante alle trattative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo
1983,  n.  93,  concernente  l'approvazione  della  nuova  ipotesi di
accordo   sottoscritto   in   data   5   maggio   1987  dalle  stesse
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali trattanti in precedenza
indicate,   nonche'   il   recepimento  e  l'emanazione  delle  norme
risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo sindacale per il
triennio  1985-1987  riguardante il comparto del personale dipendente
del  Servizio  sanitario  nazionale di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  comprensivo
dell'accordo  relativo  all'area  negoziale  per  la professionalita'
medica  di  cui  ai  commi  5  e  8 del citato art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, della sanita', del bilancio e della programmazione economica,
del lavoro e della previdenza sociale:

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e durata

  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a
tutto  il  personale  di  ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti
individuati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo  1986,  n.  68,  e  si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31
dicembre 1987.
  2.  Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal 1 gennaio 1985 e quelli
economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
          Note agli artt. 1, 66, 74, 76, 77, 83, 101, 111:
            Il  testo  dell'art.  6  del  D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 66 - serie generale
          -   del   20   marzo   1986,   recante:  "Determinazione  e
          composizione  dei comparti di contrattazione collettiva, di
          cui  all'art.  5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93", e' il seguente:
            "Art.  6  (Comparto  del personale del Servizio sanitario
          nazionale).  -  1. Il comparto di contrattazione collettiva
          del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il
          personale dipendente da:
              presidi,  servizi  ed  uffici  delle  unita'  sanitarie
          locali;
              istituti  di ricovero e di cura a carattere scientifico
          di cui all'art. 42
              della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
              istituti zooprofilattici sperimentali;
              ospedale Galliera di Genova;
              ordine mauriziano di Torino.
            2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
              dal   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal
          Ministro  per  la funzione pubblica da lui delegato, che la
          presiede;
              dal Ministro del tesoro;
              dal   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica;
              dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
              dal Ministro della sanita';
              da  cinque rappresentanti delle regioni designati dalla
          commissione  interregionale  di cui all'art. 13 della legge
          16 maggio 1970, n. 281;
              da  sei  rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
          comuni d'Italia (ANCI);
              da  due  rappresentanti  dell'Unione  nazionale  comuni
          comunita' enti montani (UNCEM).
            3.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato   il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti   la   delegazione  di  parte  pubblica  possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
            4.    La    delegazione   sindacale   e'   composta   dai
          rappresentanti:
              delle  organizzazioni  sindacali nazionali di categoria
          maggiormente   rappresentative   nel  comparto  di  cui  al
          presente articolo;
              delle     confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale.
            5.  Nell'ambito  del comparto di cui al presente articolo
          e'   istituita   una   apposita   area   negoziale  per  la
          professionalita'  medica,  concernente i medici chirurghi e
          veterinari  che prestano la loro, attivita' alle dipendenze
          del   Servizio   sanitario   nazionale   e   che  assumono,
          nell'esercizio   dell'attivita'   stessa,   una   personale
          responsabilita' professionale a norma di legge.
            6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente
          saranno  negoziati  tutti  gli  istituti, nessuno, escluso,
          relativi   all'assetto   normativo   e   retributivo  della
          categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico,
          l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia
          e  la  pronta  disponibilita), i regimi del rapporto (tempo
          pieno  e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la
          ricerca,  la  didattica, la carriera, il regime retributivo
          tabellare    ed    extra-tabellare,    i    meccanismi   di
          incentivazione     e    l'attivita'    libero-professionale
          intramurale.   Nella   predetta   area   verranno  altresi'
          definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei
          medici,  anche  le  modalita'  interpretative e integrative
          della      disciplina      contenuta      negli     accordi
          intercompartimentali  formati  ai  sensi dell'art. 12 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93.
            7.  L'ipotesi  di  accordo dell'area di cui ai precedenti
          commi  5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con
          le  organizzazioni  nazionali  rappresentative  dei  medici
          secondo   le   modalita'   e   le  forme  che  risulteranno
          appropriate.  Per  la  conclusione  di tale negoziato sara'
          comunque   sufficiente  il  consenso  delle  organizzazioni
          sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
            8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le
          modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente
          inserita  nell'ipotesi  di  accordo  del comparto di cui al
          presente   articolo   e   come   tale   sara'   formalmente
          sottoscritta   dalle   delegazioni   di  parte  pubblica  e
          sindacale  di  cui  ai  precedenti  commi  2 e 4. Eventuali
          osservazioni  di  ciascuna  delegazione  sindacale relative
          alla   coerenza  e  alla  compatibilita'  fra  le  clausole
          dell'ipotesi  di  accordo  del  comparto di cui al presente
          articolo  saranno  esaminati  dal Consiglio dei Ministri ai
          fini   dell'autorizzazione   alla  sottoscrizione  prevista
          dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
            9.  I  criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8
          verranno  anche  per  l'applicazione dell'accordo a livello
          periferico  in sede di accordi decentrati di cui all'art. 1
          della legge 29 marzo 1983, n. 93".