LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 18-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42. 
      (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico) 
 
  Le disposizioni del presente articolo si  applicano  agli  istituti
che insieme a prestazioni  sanitarie  di  ricovero  e  cura  svolgono
specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. 
  Il riconoscimento del carattere scientifico di  detti  istituti  e'
effettuato con decreto del Ministro della sanita' di  intesa  con  il
Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate  e
il Consiglio sanitario nazionale. 
  Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati  presidi
ospedalieri  multizonali  delle  unita'  sanitarie  locali  nel   cui
territorio sono ubicati. 
  Nei confronti  di  detti  istituti,  per  la  parte  assistenziale,
spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano  nei  confronti
dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di
cura private a seconda che si tratti di istituti aventi  personalita'
giuridica di diritto  pubblico  o  di  istituti  aventi  personalita'
giuridica di diritto privato. Continuano  ad  essere  esercitate  dai
competenti  organi  dello  Stato  le  funzioni  attinenti  al  regime
giuridico-amministrativo degli istituti. 
  Per gli istituti aventi personalita' giuridica di  diritto  privato
sono stipulate dalle regioni convenzioni  per  assistenza  sanitaria,
sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della sanita', sentito il  Consiglio  sanitario
nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti  istituti.
I rapporti tra detti istituti e  le  regioni  sono  regolati  secondo
quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge. 
  Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico,  per  quanto  attiene  alle  attivita'
assistenziali, e' esercitato nelle forme  indicate  dal  primo  comma
dell'articolo 49.  L'annullamento  delle  deliberazioni  adottate  in
deroga alle disposizioni regionali non e' consentito  ove  la  deroga
sia  stata  autorizzata  con  specifico   riguardo   alle   finalita'
scientifiche  dell'istituto,  mediante  decreto  del  Ministro  della
sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 269)) ((23)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 269)) ((23)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 269)) ((23)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 269)) (4) ((23)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma  1)
che "Le deleghe conferite al Governo con gli  articoli  7,  42  e  70
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il  23  dicembre  1979,
nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23  e  37  della  legge
medesima, scadute il 31 dicembre 1979,  sono  rinnovate  fino  al  31
luglio 1980". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, comma
2) che  l'abrogazione  ha  efficacia  dalla  entrata  in  vigore  dei
regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle  materie
di rispettiva competenza.