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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 maggio 1987, n. 218

Misure dirette a disciplinare l'istituto della revisione prezzi e la definizione dei compensi professionali per le opere con onere a carico del fondo di protezione civile. (Ordinanza numero 987/FPC/ZA).

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Testo in vigore dal: 19-6-1987
      IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.
732/FPC/ZA  del  21  maggio  1986  pubblicate  rispettivamente  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 123 del 29 maggio
1986 in materia di revisione prezzi;
  Viste  le proprie ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 e n.
609/FPC/ZA  del  17  settembre  1985 pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  28  febbraio  1985  e n. 221 del 19
settembre 1985 in materia di compensi professionali;
  Ravvisata  la  necessita'  di  uniformare la disciplina di cui alle
cennate  ordinanze  per  tutte le opere realizzate con onere a carico
del fondo di protezione civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;

                              Dispone:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza numero 498/FPC/ZA
del  27  febbraio  1985  in  materia  di compensi da corrispondere ai
soggetti  incaricati  delle  funzioni  di  direttore  dei  lavori, di
ingegnere capo e di collaudatore, per i lavori il cui onere grava sul
fondo di protezione civile, si applicano anche ai soggetti incaricati
delle funzioni di progettazione e di contabilizzazione.
  E'  fatto salvo quanto disposto con ordinanza numero 609/FPC/ZA del
17 settembre 1985 per i lavori relativi ai progetti unitari di cui al
comma  11  dell'art.  2  del  decreto-legge  26  maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.