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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 maggio 1987, n. 218

Misure dirette a disciplinare l'istituto della revisione prezzi e la definizione dei compensi professionali per le opere con onere a carico del fondo di protezione civile. (Ordinanza numero 987/FPC/ZA).

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Testo in vigore dal:  19-6-1987

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Viste le proprie ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 732/FPC/ZA del 21 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 123 del 29 maggio 1986 in materia di revisione prezzi;
Viste le proprie ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 e n. 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985 e n. 221 del 19 settembre 1985 in materia di compensi professionali;
Ravvisata la necessità di uniformare la disciplina di cui alle cennate ordinanze per tutte le opere realizzate con onere a carico del fondo di protezione civile;

Avvalendosi

dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza numero 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 in materia di compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore, per i lavori il cui onere grava sul fondo di protezione civile, si applicano anche ai soggetti incaricati delle funzioni di progettazione e di contabilizzazione.
È fatto salvo quanto disposto con ordinanza numero 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 per i lavori relativi ai progetti unitari di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.