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DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. 829

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1982, n. 938 (in G.U. 29/12/1982, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
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Testo in vigore dal:  30-12-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;
Considerata altresì la necessità di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in case di calamità naturali e di eventi eccezionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma,
((sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza))
, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.