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LEGGE 13 febbraio 1987, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

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Testo in vigore dal: 17-2-1987
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,  recante  misure
urgenti per il risanamento delle gestioni dei  porti  e  per  l'avvio
della riforma degli ordinamenti portuali, e' convertito in legge  con
le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 2, dopo le parole: "su  proposta  del  Ministro  della
marina mercantile," sono aggiunte le  seguenti:  "sentito  il  parere
delle competenti commissioni parlamentari,"; 
      il comma 3 e' soppresso; 
      al comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
stessa commissione formulera'  proposte  per  la  determinazione  dei
nuovi criteri per la classificazione dei porti,  in  sostituzione  di
quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095". 
    All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: "1, 2 e 3 
    dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: "ed al comma 1 
dell'articolo 4-bis,". 
  Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 4-bis. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni  al
fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti
portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli,  ed
alle aziende  portuali.  Il  relativo  stanziamento  e'  iscritto  in
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
marina mercantile per l'anno 1987. 
  2. La erogazione dei predetti contributi e'  disposta  con  decreto
del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita  l'Associazione  nazionale  dei  porti.  Gli  importi
assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di  amministrazione
a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale". 
  All'articolo 5: 
    al comma 2, le parole: "decadono a tutti gli  effetti  di  legge"
sono sostituite dalle seguenti: "ove non ottengano l'approvazione  da
parte del Ministro  della  marina  mercantile,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a
carico della gestione relativa all'esercizio successivo,  decadono  a
tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica  in  ogni  caso
qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli  esercizi
dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza"; 
    al comma 3, dopo le parole: "nonche' da un  rappresentante  delle
imprese  di  spedizione"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   da   un
rappresentante    dell'Associazione    degli     agenti     marittimi
raccomandatari  di  Genova  e  da  un  rappresentante  del   Collegio
nazionale degli spedizionieri doganali, purche' non dipendenti  dalle
imprese di spedizione". 
  All'articolo 6, al comma 1,  dopo  le  parole:  "di  variazioni  di
bilancio," sono aggiunte le seguenti: "con  esclusione  degli  storni
fra capitoli di spesa dello stesso titolo,". 
  All'articolo 7, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. La individuazione nominativa dei  lavoratori  da  collocare
fuori produzione, sia per i dipendenti degli  enti  e  delle  aziende
portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie  e  dei
gruppi  portuali,  ivi  compresi  quelli  delle  compagnie  del  ramo
industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base
di intese locali da perfezionarsi nei termini e  nei  modi  stabiliti
dal Ministro della marina  mercantile.  In  caso  di  mancate  intese
notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro,  in  base
al  criterio  della  maggiore  eta'  e  della   maggiore   anzianita'
contributiva". 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole: "e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1986" sono sostituite dalle seguenti: "e' ulteriormente prorogato  al
28 febbraio 1987"; 
    al comma 8, le  parole:  "contributi  nella  misura  di  lire  59
miliardi per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti 
  "contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987". 
  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: 
  "Art.   8-bis.-1.   In   applicazione   del   principio   stabilito
all'articolo 1 della legge 9 dicembre  1977,  n.  903,  nei  casi  di
pensionamento anticipato previsti dal presente decreto  il  requisito
di anzianita' di cui agli articoli 16 e  17  della  legge  23  aprile
1981, n. 155, e' fissato per le donne in misura inferiore  di  cinque
anni rispetto a quella stabilita per gli uomini". 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: "e  50  per  le
donne,"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. La domanda di pensionamento e'  irrevocabile  e  deve  essere
presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del
decreto di determinazione delle eccedenze di  cui  all'articolo  7  o
alla data di conseguimento dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,  se
posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si possono applicare, previa intesa con  il  datore
di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di  cui  al
comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle
aziende di rimorchio marittimo in concessione nonche'  delle  imprese
private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti  le  attivita'
di agenzia marittima, di  casa  di  spedizione,  di  provveditoria  e
approvvigionamento marittimo. Per le finalita'  di  cui  al  presente
comma, le predette  aziende,  imprese  e  ditte  possono  predisporre
appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti  dall'applicazione  del
presente articolo sono a carico delle  predette  aziende,  imprese  e
ditte". 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: "limiti massimi e minimi"
sono sostituite dalle seguenti: "limiti massimi"; 
    al comma 2, le parole: "puo' provvedere alla modifica del decreto
interministeriale di cui al comma 1" sono sostituite dalle  seguenti:
"puo' provvedere alla modifica dei  limiti  massimi  di  composizione
delle squadre determinati con il decreto interministeriale di cui  al
comma 1"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto il  Ministro  della  marina
mercantile, sentite le parti sociali,  provvede  a  rideterminare  la
misura delle addizionali di pertinenza del  Fondo  gestione  istituti
contrattuali lavoratori portuali in modo da  assicurare  il  pareggio
del bilancio di competenza del Fondo medesimo per  l'esercizio  1988,
in relazione anche agli effetti dei provvedimenti adottati  ai  sensi
del presente decreto. Analogamente, entro  il  30  giugno  ed  il  31
dicembre di ogni anno, il Ministro della  marina  mercantile  procede
alla verifica ed alla eventuale rideterminazione (entro i  successivi
quarantacinque giorni)  delle  richiamate  addizionali,  in  modo  da
assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo  gestione
istituti  contrattuali  lavoratori   portuali   rispettivamente   per
l'esercizio in corso e per l'esercizio successivo". 
  All'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Nei consigli di amministrazione e  nelle  assemblee  consortili
degli  enti  portuali  e'  inserita,  ove  gia'  non   prevista,   la
rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari,  delle  imprese
di spedizione e degli spedizionieri doganali purche'  non  dipendenti
dalle imprese di spedizione". 
  L'articolo 21 e' soppresso. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  dalla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 febbraio 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              DEGAN, Ministro della marina mercantile 
 
Visto, il Guardasigilli. ROGNONI 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          293 del 18 dicembre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 26 febbraio 1987.