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LEGGE 13 febbraio 1987, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

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Testo in vigore dal:  17-2-1987

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: "su proposta del Ministro della marina mercantile," sono aggiunte le seguenti: "sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari,";
il comma 3 è soppresso;
al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa commissione formulerà proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095".
All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: "1, 2 e 3
dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: "ed al comma 1
dell'articolo 4-bis,".
Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. È autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni al fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli, ed alle aziende portuali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.
2. La erogazione dei predetti contributi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei porti. Gli importi assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di amministrazione a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale".
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: "decadono a tutti gli effetti di legge" sono sostituite dalle seguenti: "ove non ottengano l'approvazione da parte del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a carico della gestione relativa all'esercizio successivo, decadono a tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica in ogni caso qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli esercizi dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza";
al comma 3, dopo le parole: "nonché da un rappresentante delle imprese di spedizione" sono aggiunte le seguenti: ", da un rappresentante dell'Associazione degli agenti marittimi raccomandatari di Genova e da un rappresentante del Collegio nazionale degli spedizionieri doganali, purché non dipendenti dalle imprese di spedizione".
All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: "di variazioni di bilancio," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione degli storni fra capitoli di spesa dello stesso titolo,".
All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987";
al comma 8, le parole: "contributi nella misura di lire 59 miliardi per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti
"contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987".
Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis.-1. In applicazione del principio stabilito all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nei casi di pensionamento anticipato previsti dal presente decreto il requisito di anzianità di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è fissato per le donne in misura inferiore di cinque anni rispetto a quella stabilita per gli uomini".
All'articolo 9:
al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: "e 50 per le donne,";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma comunque, entro il 31 dicembre 1988";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte".
All'articolo 14:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "limiti massimi e minimi" sono sostituite dalle seguenti: "limiti massimi";
al comma 2, le parole: "può provvedere alla modifica del decreto interministeriale di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "può provvedere alla modifica dei limiti massimi di composizione delle squadre determinati con il decreto interministeriale di cui al comma 1";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della marina mercantile, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare la misura delle addizionali di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in modo da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo medesimo per l'esercizio 1988, in relazione anche agli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto. Analogamente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della marina mercantile procede alla verifica ed alla eventuale rideterminazione (entro i successivi quarantacinque giorni) delle richiamate addizionali, in modo da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali rispettivamente per l'esercizio in corso e per l'esercizio successivo".
All'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei consigli di amministrazione e nelle assemblee consortili degli enti portuali è inserita, ove già non prevista, la rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari, delle imprese di spedizione e degli spedizionieri doganali purché non dipendenti dalle imprese di spedizione".
L'articolo 21 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEGAN, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli. ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 febbraio 1987.