stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 9

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 121 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-1-1987
al: 27-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adottare
disposizioni  in  materia  di  distribuzione  commerciale, nonche' di
modificare  la  vigente  disciplina  del  credito  agevolato  per  il
commercio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   L'articolo  8  del  decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887,
come  modificato  dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985,
n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.
143,  e  dall'articolo  6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8.  - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  sprovvisti  del  piano  di sviluppo e di adeguamento
della  rete di vendita di cui agli articoli 11 e seguenti della legge
11  giugno  1971,  n.  426, il consiglio comunale, entro il 30 aprile
1987,  stabilisce  con  apposita  delibera  i  criteri  ai  quali  la
commissione  comunale  per  il  commercio prevista da tale legge deve
attenersi  nell'esaminare  le  domande  di  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo  43,  secondo comma, della legge stessa. I criteri sono
validi  fino  all'approvazione  del piano. La mancata indicazione dei
criteri  suddetti  entro il termine stabilito comporta la sospensione
del rilascio delle autorizzazioni.
  2.  A  modificazione  di  quanto disposto dall'articolo 24, secondo
comma,  secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo'
essere  negata  l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della
superficie  di  vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento
nell'ambito  del territorio comunale degli esercizi con superficie di
vendita  non  superiore  a  200  metri  quadrati.  In entrambi i casi
l'attivita'  deve  essere  stata  esercitata da almeno tre anni. Deve
altresi'  essere  rilasciata  l'autorizzazione  qualora  in  un nuovo
esercizio  con  superficie  di  vendita  non  superiore  a  400 metri
quadrati  si  intenda  concentrare l'attivita' di almeno due esercizi
dello  stesso  settore merceologico e operanti nello stesso comune da
non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta
la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
  3.  Qualora  gli  ampliamenti  o  i trasferimenti di cui al comma 2
richiedano  trasformazioni  urbanistiche  ed  edilizie ai sensi degli
articoli  1  e  seguenti  della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10, e
successive   modificazioni,   per   il   rilascio   delle  prescritte
autorizzazioni  o  concessioni si applicano le disposizioni stabilite
per  l'edilizia  residenziale  dall'articolo  8  del decreto-legge 23
gennaio  1982,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94.
  4.  Fermo  rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n.
558,  a  modificazione  dell'articolo  1,  secondo comma, lettera b),
della  legge medesima, i sindaci, in conformita' ai criteri stabiliti
dalle  regioni  ai  sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri
degli  orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori
merceologici,  indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le
ore  9  e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo
dell'anno  nel  quale e' in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.
Nel  rispetto  dei  limiti cosi' fissati l'operatore commerciale puo'
scegliere  l'orario di apertura e di chiusura, con facolta', inoltre,
di  posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di una o due ore
l'apertura  antimeridiana  e  corrispondentemente la chiusura serale,
che comunque non puo' avvenire oltre le ore 22.
  5.   Gli  esercizi  specializzati  nella  vendita  di  prodotti  di
gastronomia,  dolciari,  bevande,  libri,  dischi,  nastri magnetici,
musicassette,  videocassette,  opere  d'arte, oggetti d'antiquariato,
stampe,  cartoline,  articoli ricordo, mobili, possono essere esclusi
dal  sindaco dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, come modificato dal comma 4.
  6.   Sono  fatte  salve  le  potesta'  legislative  e  le  funzioni
amministrative  attribuite in materia alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  7.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832".
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  effetto dal 1
gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della
riforma della legislazione sul commercio.